La Carta docente per legge anche a chi non è idoneo all’insegnamento, allora perché viene negata ai precari che insegnano? Anief: a Trapani il ragionamento del giudice non fa una piega
Se la Carta del docente da 500 euro l’anno viene data a chi non è idoneo all’insegnamento o svolge un ruolo diverso, perché allora deve essere negata ai supplenti? È chiaramente un errore. A pensarla in questo modo è il Tribunale di Trapani, che ha risarcito con 1.500 euro un insegnante che ha sottoscritto contratti a tempo determinato tra il 2018 e il 2021 e che ha poi presentato ricorso attraverso i legali che operano per Anief.
Il giudice del lavoro ha fatto notare che “la c.d. Carta Docenti viene riconosciuta anche durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all’insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall’insegnamento (v. DPCM 28 novembre 2016), e cioè a docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva”. Pertanto, si legge ancora nella sentenza, “la limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all’obbligo di formazione”.
Sempre il giudice di Trapani ha ricordato che “con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea, esprimendosi sulla causa C-450/2021, ha affermato che è incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l’aggiornamento e la formazione del docente del docente”, condannando quindi “la normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. In precedenza, nel marzo del 2022, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, si era detto favorevole all’obbligo “di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commenta la sentenza di Trapani ricordando che “oltre al Consiglio di Stato e alla Corte di Giustizia europea, meno di un mese fa, il 27 ottobre scorso, anche la Corte di Cassazione si è espresso a favore della Carta del docente da estendere ai supplenti, allargando il beneficio pure a chi lavora fino al 30 giugno, superando in tal modo la Legge 103 del 10 agosto scorso che apre al bonus annuale per l’aggiornamento solo agli insegnanti precari con contratto in scadenza 31 agosto 2024. A chi non rientra in questo profilo, come pure a tutti i precari che hanno lavorato nell’ultimo quinquennio almeno 150 giorni per anno scolastico, consigliamo vivamente di presentare ricorso gratuito con Anief: l’esito, lo dicono i fatti e i numeri, si può dire che sta sempre più diventando scontato”, conclude Pacifico.
LA SENTENZA DI TRAPANI
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.