“La bocciatura non ha intenti punitivi, ma finalità educative e formative”. Alunna ‘troppo ansiosa’ può essere bocciata se non mantiene brillante percorso scolastico. SENTENZA

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2341/2024 (depositata lo scorso 30 luglio) ha respinto il ricorso di una famiglia contro la bocciatura della figlia, studentessa di un liceo, affetta da un disturbo d’ansia.

La giovane, dopo un brillante percorso scolastico precedente, aveva riportato insufficienze in quattro materie (greco, scienze, inglese e matematica) al termine del primo anno.

Nonostante il consiglio di classe avesse inizialmente deliberato di assegnare la sufficienza in greco, sospendendo il giudizio nelle altre tre materie, le successive prove di recupero non hanno portato al raggiungimento della sufficienza, con conseguente bocciatura. I genitori, nel ricorso, hanno sottolineato il tardivo intervento della scuola nella predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato per affrontare la situazione di ansia della figlia.

“La bocciatura non ha natura sanzionatoria”

Il TAR, nella sua decisione, ha ribadito la natura non sanzionatoria ma educativa e formativa della bocciatura. Secondo i giudici, la non ammissione alla classe successiva rappresenta l’accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità necessarie, giustificando la ripetizione dell’anno per colmare le lacune formative.

Il tribunale ha chiarito, inoltre, che eventuali mancanze della scuola nella predisposizione di strumenti di supporto, non riscontrate in questo caso specifico, non possono influire sulla valutazione finale, basata esclusivamente sul livello di competenze raggiunto dallo studente.

“La non ammissione dello studente alla classe successiva, sebbene percepibile dall’interessato come provvedimento afflittivo o persino ‘punitivo’, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative”, si legge nella sentenza.

SENTENZA

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