“La bocciatura della studentessa con DSA è legittima”, il TAR sottolinea il ruolo attivo dei genitori: il ritardo nella comunicazione ai docenti può costare la promozione. SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso di una famiglia contro la bocciatura della figlia, studentessa di un liceo di Perugia, nonostante la diagnosi di DSA presentata a fine anno scolastico.
La sentenza, emessa dalla Prima Sezione del TAR, lo scorso 26 aprile, sottolinea l’importanza della tempestiva comunicazione alla scuola delle difficoltà di apprendimento degli studenti, anche in assenza di una diagnosi formale, al fine di attivare per tempo le misure di supporto necessarie.
Il caso vedeva al centro una studentessa di seconda liceo, bocciata a fine anno con cinque insufficienze. I genitori avevano presentato a scuola una relazione neuropsicologica risalente a quattro anni prima, che evidenziava alcune fragilità della ragazza, solo a pochi mesi dalla fine dell’anno scolastico. A seguito della bocciatura, la famiglia aveva avviato un’azione legale contestando la mancata attivazione di un piano didattico personalizzato e di misure compensative.
Il TAR, pur riconoscendo l’obbligo della scuola di attivare percorsi di inclusione per gli studenti con DSA, ha ritenuto legittima la decisione del Consiglio di Classe, evidenziando la tardiva comunicazione delle difficoltà della studentessa da parte della famiglia.
Secondo i giudici, la relazione neuropsicologica, oltre ad essere datata, era stata consegnata alla scuola in un momento troppo avanzato dell’anno scolastico, impedendo di fatto l’adozione di misure di supporto efficaci.
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità dell’inclusione scolastica degli studenti con DSA è condivisa tra scuola e famiglia. Se da un lato la scuola ha il dovere di attivare percorsi di supporto, dall’altro i genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente le difficoltà dei figli, consentendo così l’attivazione di interventi mirati e personalizzati.
Il TAR, pur respingendo il ricorso, ha comunque compensato le spese legali, riconoscendo la particolarità della vicenda.