IVA al 10% sulla fornitura elettrica in via esclusiva a favore di scuole e asili

Si può applicare l’aliquota Iva del 10 per cento alla fornitura di energia elettrica a favore di scuole e asili, a condizione che l’ente locale gestore di tali strutture non utilizzi queste strutture per svolgere attività rilevanti ai fini Iva, pur in regime di esenzione.
Non deve esserci neanche utilizzazione promiscua (uffici, palestre, laboratori, ecc.) senza l’impiego di distinti contatori. È questa la conclusione cui perviene la direzione regionale toscana dell’Agenzia delle entrate, a seguito della presentazione di istanza di interpello da parte di un Comune che chiedeva di conoscere il corretto regime fiscale da applicare alle forniture di energia elettrica negli edifici scolastici che ospitano scuole materne statali, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado.
Il numero 122), della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento esclusivamente alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento. L’interpellante precisa che l’amministrazione finanziaria, con diversi pronunciamenti, ha progressivamente ampliato nel corso degli anni la nozione di uso domestico anche in casi diversi.
Con la circolare 82/E del 1999, l’amministrazione finanziaria aveva infatti chiarito che l’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o a carattere collettivo, senza che ci sia scopo commerciale.
Tra le strutture a carattere collettivo sono stati indicati espressamente scuole ed asili, oltre a caserme, case di riposo, conventi, orfanotrofi e brefotrofi. In questi casi l’uso domestico da parte degli enti gestori è rinvenibile sempre che questi, nell’ambito di tali strutture, non svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 4 del Dpr n. 633 del 1972, anche se rese in regime di esenzione.
Nelle ipotesi invece di utenze ad utilizzazione promiscua, precisa l’Agenzia, ricorrenti, ad esempio, nel caso in cui nei predetti edifici risultino ubicati, oltre alle strutture residenziali, anche uffici, depositi, officine, deve essere applicata l’Iva con l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura qualora la mancanza di distinti contatori impedisca di determinare l’energia erogata per i soli usi domestici agevolati.
L’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, conclude l’Agenzia, è subordinata alla circostanza che la fornitura di energia sia effettuata tramite reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia e che sia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (risoluzione 94 del 10 maggio 2007).