ITS Academy, i criteri per poter operare in una o più aree tecnologiche. Decreto
Il decreto ministeriale n. 217 del 15 novembre 2023, pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del merito, definisce i criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga alle condizioni di cui articolo 3, commi 1 e 5, della legge n. 99_2022.
Nel decreto si specificano le:
–condizioni per consentire la presenza nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana di più ITS Academy che operano nella stessa area tecnologica
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022, ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale. Gli ITS Academy possono fare riferimento ad un’area tecnologica a condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area.
In deroga alla condizione di cui sopra, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e la regione interessata, gli ITS Academy possono essere autorizzati a fare riferimento a una delle aree tecnologiche definite a livello nazionale anche se nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana sono già presenti altri ITS Academy operanti nella medesima area in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:
a) popolazione residente nel territorio provinciale o della città metropolitana non inferiore a 800mila abitanti;
b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell’ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale.
–condizioni per consentire l’operatività di un ITS Academy in più aree tecnologiche anche se nelle medesime aree operano altri ITS Academy situati nella medesima regione
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 99/2022, gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un’area tecnologica tra quelle individuate a livello nazionale a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella stessa regione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge n. 99/2022, in deroga alla condizione di cui al comma 1 del presente articolo, gli ITS Academy, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell’istruzione e del merito e la regione interessata, possono essere autorizzati
a fare riferimento a più di un’area tecnologica anche se nella medesima regione sono già presenti altri ITS Academy operanti nella stessa area tecnologica in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:
a) elevato fabbisogno occupazionale di determinate figure di tecnici superiori che emerga dalle principali indagini ufficiali relative al mercato del lavoro, ivi compresi i bollettini del Sistema informativo Excelsior, realizzati da Unioncamere e dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), le analisi elaborate sulla base delle statistiche prodotte dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) attraverso la rilevazione continua sulle forze di lavoro, le ricerche svolte da enti di ricerca pubblici e privati di rilevanza regionale, oppure concrete possibilità di investimenti produttivi da parte di determinate aziende per specifiche filiere produttive;
b) precise e documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento dell’ITS Academy, emerse in sede di istruttoria regionale;
c) impegno a incrementare prima dell’accreditamento la consistenza patrimoniale della Fondazione ITS Academy per ogni area tecnologica ulteriore rispetto a quella primaria di riferimento, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto 17 maggio 2023, n. 89, relativo allo schema di Statuto delle Fondazioni ITS Academy, e dall’articolo 6 del decreto 4 ottobre 2023, n. 191.