ITP Supplenze GPS: le segreterie scolastiche devono verificare il titolo Diploma di Tecnico Superiore

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Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un’ulteriore Nota, in data 11-09-2020, con oggetto: “Chiarimenti in merito all’O.M. n. 60 riguardo le attività di convalida delle Graduatorie provinciali per le supplenze e la produzione delle Graduatorie di istituto”.

Gli ambiti territoriali provinciali, le delegate scuole polo alla gestione delle GPS e gli istituti scolastici di prima supplenza, dovranno verificare che il Diploma di Istituto Tecnico Superiore rientri tra quelli rilasciati da determinate fondazioni ITS come da elenco sul sito INDIRE.

Il controllo sui titoli presentati dagli insegnanti ITP

Titolo di accesso GPS per gli insegnanti tecnico pratici

Gli allegati A/5 e A/6 della tabelle di valutazione titoli allegate all’Ordinanza n. 60/2020 ufficialmente pubblicata dal Ministero il 13 luglio 2020, descrivono quali titoli di accesso devono possedere gli aspiranti docenti ITP, insegnanti tecnico pratici, per accedere alle graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto per il biennio 2020/21 e 2021/22.

Gli ITP sono gli Insegnanti Tecnico Pratici che con il diploma di istruzione secondaria di II grado accedono alle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e Dm 259/2017.

ITP, Graduatorie provinciali prima fascia: titoli di accesso

• Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente oppure
• Titolo di abilitazione conseguito all’estero valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).

ITP, Graduatorie provinciali seconda fascia: titoli di accesso

• Titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
• Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente,

più uno dei seguenti requisiti:
24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso [per precedente inserimento il Ministero intende triennio  2017/20]

La raccomandazione del Ministero: non va confuso il Diploma di Istituto Tecnico Superiore con il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore

Nella Nota del 11-09-2020 il Ministero indirizza le segreterie scolastiche

“Si raccomanda, in via prioritaria, la verifica del titolo di accesso. L’istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all’OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l’ordinamento vigente delle classi di concorso.
In particolare, per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di
abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.
Per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei
titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17. Si raccomanda la massima attenzione
relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria. Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all’Ambito territoriale per il seguito di competenza.

E nello specifico

Diploma ITS e Diploma Scuole Superiori

“relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link:

http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/

Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad  esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore”.

Ricapitolando

Il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore (congiunto ai 24 CFU) costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso, II FASCIA ITP; vengono attribuiti 12 punti più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110 e ulteriori 4 punti se il titolo è stato conseguito con la lode.

Il Diploma di Istituto Tecnico Superiore è un “altro titolo”.  Ciascun titolo vale 1,5 punti.

L’ elenco degli ITS per regione e area tecnologica

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