Istruzione parentale, le indicazioni dell’associazione LAIF ai genitori che vogliono intraprendere tale percorso

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Siamo nel mezzo del periodo della scelte per l’annualità 2025-2026. I genitori infatti sono tenuti, ai sensi della nota ministeriale N° 47577 del 26/11/2024, a dare indicazione della loro scelta per l’istruzione dei figli: farli frequentare una scuola o provvedervi con l’istruzione parentale.

Domanda di iscrizione e comunicazione di istruzione parentale

Nel caso di frequenza scolastica la procedura prevede l’iscrizione ad un istituto scolastico; per la scelta invece di Istruzione Parentale si tratta di una procedura diversa, ovvero di comunicazione/dichiarazione.

Le due modalità si differenziano concettualmente, nella sostanza e concretamente. L’iscrizione ad una scuola è effettuata on-line sia per gli istituti statali che paritari (per questi ultimi permane la facoltà di aderire al sistema on-line oppure no), nella finestra temporale prevista.

Inoltre essa si configura come una richiesta e quindi soggetta ad approvazione o diniego nel caso sussistano particolari condizioni.

Mentre invece la comunicazione di istruzione parentale non è una domanda, non prevede nessuna autorizzazione, bensì la presa d’atto.

L’esito è che, nel caso della domanda online, gli studenti e le studentesse diventano alunni e alunne di una determinata scuola (a cui sono legati con il patto di corresponsabilità e di cui devono rispettare i regolamenti interni e non solo), mentre nel caso dell’istruzione parentale essi vengono registrati al SIDI senza iscrizione a scuola.

Scadenza della comunicazione di istruzione parentale

La comunicazione/dichiarazione di istruzione parentale è da fare in forma cartacea, è indicata la data di chiusura della finestra temporale, 31 Gennaio 2025, ma non quella di apertura.

Un’ulteriore nota (Nota rideterminazione date iscrizioni a.s.-2025-2026), del 3 gennaio 2025, ha spostato i termini per le iscrizioni, non citando esplicitamente il coinvolgimento dell’istruzione parentale in tale rinvio.

Non è comunque improprio pensare che tale spostamento interessi anche chi opta per l’istruzione parentale.

Il compito della scuola

La scuola che riceve la comunicazione è tenuta a riportare tempestivamente all’Anagrafe Nazionale Studenti il dato della scelta familiare di istruzione parentale. In altre parole, il Dirigente scolastico prende atto della determinazione congiunta dei genitori o di chi ne fa le veci (art. 5 Nota Iscrizioni N° 47577 del 26/11/2024).
Infatti l’iscrizione ad una scuola pubblica o privata parificata non possono coesistere con l’istruzione parentale; in altri termini, il/la giovane o è frequentante, con tutto ciò che ne deriva, o è in istruzione parentale (art. 111 Testo Unico – Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994).

A chi va indirizzata la comunicazione/dichiarazione?

Nel caso del periodo di obbligo di istruzione corrispondente all’istruzione primaria, al

dirigente dell’istituto del territorio di residenza, per il periodo corrispondente alla

secondaria di primo grado al dirigente della scuola corrispondente, sempre del territorio di residenza. Nel caso ci si interfacci con Istituti comprensivi, anche se non esplicitato nella circolare, sembra opportuno pensare che la comunicazione annuale vada indirizzata ai dirigenti degli stessi.

Per quanto concerne la secondaria di secondo grado il destinatario è il dirigente della scuola del territorio di residenza che propone l’indirizzo di studi di interesse. Pare di poter cogliere da queste affermazioni che, nei casi di giovani che non hanno ancora optato per un indirizzo specifico, che quindi non hanno un indirizzo di interesse, la comunicazione sia da inviare al Dirigente dell’Istituto Comprensivo del territorio di residenza. La stessa circolare (come anche quelle omologhe degli anni scorsi), all’art. 5, attribuisce infatti a quest’ultimo il compito di inserire sul SIDI i dati relativi al percorso di studi di chi prosegue in istruzione parentale.

Le procedure che la nota ministeriale indica sono interpretabili come articolazioni della norma (art. 23 D.Lgs. 62/2017), anche se rendono meno lineare e logico l’iter amministrativo.

Progetto didattico-educativo di massima?

In merito alla consegna del Progetto Didattico-Educativo di massima, la nota riprende le indicazioni della nota omologa dello scorso anno, estendendo però tale indicazione anche per i giovani in obbligo/diritto di istruzione nel periodo corrispondente alla secondaria di secondo grado.
La nota prevederebbe la consegna di un Progetto Didattico Educativo di massima alla comunicazione di istruzione parentale ai sensi del Decreto N° 5 del 2021.

Appare chiaro il paradosso che si apre in questa affermazione: il Decreto 5/2021 ha introdotto il progetto didattico-educativo solo in riferimento allo svolgimento degli esami di idoneità e non con valore di previsione.

Nel frattempo non si sono evidenziate argomentazioni che consentano di intravedere una consequenzialità logico-amministrativa sostenibile nella richiesta del progetto didattico-educativo a corredo dalla comunicazione di istruzione parentale.

Pertanto sia il Dirigente che i genitori di fatto sono di fronte ad un dubbio. Aderire ad una indicazione contenuta in una nota e che mostra un evidente grado di incoerenza con la norma a cui dichiaratamente vorrebbe dar corso, oppure attenersi alle leggi che regolano l’uso di questo strumento.

La dichiarazione delle capacità tecniche o economiche

A complemento della documentazione da produrre vi è la dichiarazione del possesso delle capacità tecniche oppure economiche in capo ai genitori o a coloro che ne fanno le veci.

Anche in questo caso, il terreno è scivoloso perché se è vero che tale richiesta sia in uso lo è anche il fatto che il D.Lgs. n° 62 del 2017, che principalmente e più recentemente regola l’istruzione parentale, non fa menzione di questa dichiarazione.

Al netto comunque delle considerazioni, anche non marginali, che possono scaturire da questa condizione di ambiguità, la nota ribadisce l’alternativa tra i due tipi di dichiarazione: delle capacità tecniche oppure di quelle economiche.

Sono stati segnalati casi in cui la dichiarazione sia stata intesa da parte dei dirigenti come cumulativa delle due caratterizzazioni; evidentemente tale accezione della suddetta dichiarazione non è supportata e quindi impropria.

In alcune circostanze la dichiarazione non è stata ritenuta sufficiente e i genitori si sono trovati di fronte ad atteggiamenti ostativi accompagnati dalla richiesta di esibizione di dichiarazioni ISSE riguardo al reddito famigliare, di titoli di studio o abilitazioni in capo ai genitori medesimi o a eventuali figure di supporto.

La nota specifica in linea generale che le informazioni raccolte devono essere conformi alla normativa Italiana ed europea e devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Inoltre la stessa nota specifica che sono classificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori.

Queste specifiche concorrono ad una più corretta percezione dell’istruzione parentale, a precisare i ruoli dei vari attori e a tratteggiare con migliore definizione gli aspetti di fondo.

Ovvero si accentua il segno di responsabilità della scelta genitoriale e si spostano i momenti di accertamento in fasi più appropriate.

Ad esempio la pretesa del dettaglio nella dichiarazione delle capacità economiche presuppone una concezione desueta dell’istruzione parentale, immaginandola legata a condizioni elitarie di tipo economico che, sole, la renderebbero possibile.

La realtà è di tutt’altra natura e fonda invece la sua caratura in tanti casi significativi, sui valori della cura, dell’impegno responsabile e della solidarietà.

Alla stessa stregua può essere declinato l’aspetto delle capacità tecniche, che nel contesto dell’istruzione parentale non necessariamente coincidono con il paradigma scolastico, ma possono dispiegarsi nei vari ambiti pedagogico-educativi virtuosi che la modernità rende disponibili.

Le stesse indicazioni nazionali del 2012 riconoscono la pluralità delle fonti di apprendimento anche specifico, e le vari modalità che spaziano tra gli approcci formali, non formali e informali.

Considerazioni conclusive

Queste considerazioni dovrebbero portare ad atteggiamenti non perentori e viceversa informati al buon senso nella ricerca e nella messa in pratica di atteggiamenti che assumano, per superarla con equilibrio, la condizione di relativa ambiguità evidente nella regolamentazione e nella prassi gestionale dell’istruzione parentale. Ovvero l’auspicio è che siano riconosciuti pacificamente la legittimità e soprattutto il valore civile della scelta dell’istruzione parentale.

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