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Istruzione parentale, il punto: come si effettua la scelta, obblighi del Dirigente, esame. Con modello di richiesta da parte della famiglia

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Per istruzione parentale si fa riferimento alla scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale, devono presentare formalmente l’intenzione di avvalersene all’istituzione scolastica in cui risultano iscritti i figli o quella più vicina al luogo di residenza, rilasciando al Dirigente scolastico un’apposita dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale, come prevede il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 2, “Testo unico sull’Istruzione”.

Tale dichiarazione va rinnovata anno dopo anno, per confermare preventivamente l’intenzione di avvalersene ad ogni anno scolastico.

Fonti normative.

L’istituto in esame trova disciplina in diverse fonti, a partire dalla Costituzione italiana, di seguito indicate:

  • Art. 30 della Costituzione italiana: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli”;
  • Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 2;
  • Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4;
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che fissa l’obbligo di istruzione per almeno dieci anni;
  • Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art.23, che detta le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Perché viene fatta questa scelta?

Partendo dal fatto che ogni famiglia ha le proprie motivazioni per la scelta dell’istruzione parentale dei propri figli, sulla base di valutazioni personali non sindacabili nell’ambito dell’esercizio della responsabilità genitoriale, è possibile individuare tra le principali finalità sottese alla scelta quella di far seguire ai propri figli dei percorsi educativi-didattici particolari per modalità, approccio, e limiti temporali, per seguire inclinazioni o esigenze personali dei figli;

Come effettuare la scelta?

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale effettuano formale comunicazione (si consiglia tramite PEC) entro tempi congrui se si tratta di una scelta che interrompa la frequenta di una scuola pubblica o paritaria in atto.

Nel caso in cui invece si tratti di alunno/studente non ancora iscritto, la scelta va comunicata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022, come prevede la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 29452 del 30 novembre 2021 per l’anno scolastico 2022/2023, allegando il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Obblighi a carico del Dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico ha il dovere di accertare la fondatezza delle capacità dichiarate dalla famiglia. Trattasi cioè di un semplice accertamento circa l’adeguatezza della domanda e delle capacità del nucleo familiare, non si tratta dunque di esercizio di un potere autorizzatorio.

Inoltre, è compito del Dirigente quello di vigilare che annualmente gli alunni o studenti, che si avvalgono dell’istruzione parentale, sostengano l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. L’esame è necessario a verificare che vi sia un processo di istruzione effettivamente in atto e che lo stesso sia conforme al dettato costituzionale e alle norme in materia (raggiungimento obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo).

Esame di idoneità.

Come prevede la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 29452 del 30 novembre 2021 per l’anno scolastico 2022/2023, l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’Anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

L’esame si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità da parte della commissione esaminatrice, al quale non deve seguire nessuna specifica attestazione, secondo criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, come previsto dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017.

Nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa pertanto, l’istituzione scolastica ha facoltà di adottare un regolamento sulle modalità organizzative degli esami di idoneità.

Come procedere in caso di assenza all’esame di idoneità.

In caso di mancata partecipazione a tali esami ed in assenza di valide giustificazioni formali, il Dirigente deve segnalare la situazione al Sindaco del comune di residenza dell’alunno/a, in modo che l’autorità comunale proceda a diffidare la famiglia e, ove necessario, segnali la violazione dell’obbligo scolastico all’autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

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