Istruzione parentale: il 30 aprile i genitori devono richiedere l’esame di idoneità per la classe successiva

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Per i giovani in istruzione parentale entro il 30 Aprile vi è la necessità di chiedere, ad una scuola statale o parificata, di poter sostenere l’esame di idoneità per la classe successiva ai fini dell’accertamento della effettiva sussistenza di un percorso di apprendimento.

La scelta della scuola d’esame non ha necessità di essere comunicata all’istituto di riferimento di residenza, se si sceglie di sostenerlo al di fuori di esso.

Infatti non viene in alcuno modo a mancare la possibilità/dovere di controllo che potrà compiersi attraverso l’accesso all’anagrafe nazionale studenti dove la scuola d’esame riporterà l’esito, nei termini necessari e sufficienti, di idoneo o non idoneo.

La finalità dell’accertamento del dovere di istruzione assorbe e conferisce un significato proprio, all’esame suddetto.

La ragione va ricondotta a due presidi ordinamentali, concettuali e sostanziali.

Il primo è il Progetto Didattico Educativo, che deve accompagnare la richiesta d’esame e l’altro è la considerazione del passaggio contenuto nel D.M. 254 del 2012 al paragrafo “obiettivi dell’apprendimento” del capitolo “L’organizzazione del curricolo” dove si sottolinea che “gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado”.

Nella formulazione delle prove e nella loro gestione, dovranno essere tenuti nella necessaria considerazione tali presupposti.

Appare logico e consequenziale come sia pienamente compatibile con le indicazioni nazionali, ad esempio un progetto didattico educativo che abbia sviluppato gli ambiti disciplinari e le loro relazioni, secondo una scansione e una tempistica che non sia quella della cadenza annuale eventualmente perseguita in una determinata classe di una determinata scuola.

I parametri per la formulazione delle prove, sono due: il progetto didattico educativo familiare e le indicazioni nazionali.

E’ evidente che queste ultime vanno osservate nella specifica declinazione che la famiglia ha operato e non in quella che un determinato consiglio di classe ha assunto come propria.
Se ciò non si dovesse verificare si assisterebbe ad un travisamento di senso oltre che di un trascinamento della norma in una dimensione non persuasiva se non scorretta.

In altri termini all’istruzione parentale vanno riconosciute le specificità proprie che talvolta sia sul piano didattico che su quello educativo, lecitamente, differiscono da quelle scolastiche.
In sede di valutazione vanno commisurate le articolate valenze soggettive della persona che apprende con quelle riferite al quadro generale delineato dalle indicazioni nazionali, alla stessa stregua di quando accade, o dovrebbe accadere, nell’ambito scolastico tradizionale.

In via primaria, sia la scuola che le famiglie in istruzione parentale, sono tenute a procedere in termini di diritto/dovere secondo il principio costituzionale esposto all’articolo 33 commi 1 e 2: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione..”, ovvero con questa enunciazione si apre il campo all’approccio democratico all’istruzione, alla valorizzazione della persona e al riconoscimento della natura libertaria della ricerca nei vari contesti dei saperi e delle culture. Si è segnata in maniera forte la differenza tra una concezione centralistica e autoritaria e una incentrata, quantomeno nelle intenzioni, su un’idea di pluralità e convivenza più avanzata.

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