Istruzione parentale, homeschooling o home education, entro il 30 giugno gli esami di idoneità: in allegato esempio di Programmazione classe prima – scuola secondaria di I grado

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L’espressione “istruzione parentale” non è la sola a essere usata, in Italia, per indicare quella che è la scelta della famiglia di provvedere senza intermediari all’educazione dei figli. Vi sono, infatti, in uso diverse modalità per indicare questo tipo d’istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education.

Aspetti normativi e operativi

Queste le norme di riferimento:

  • Costituzione Italiana artt. 30-33-34 D.lgs artt. 111 e seguenti;
  • D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;
  • D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5;
  • Testo Unico 297/1994;
  • C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23/12/2005 C.M. 35 del 26/03/2010;
  • C.M. 110 del 29/12/2011 C.M. N. 27 del 05/04/2011;
  • CC.MM. annuali sulle Iscrizioni;
  • C.M. 35 del 26-03-200;
  • C.M. 48/2012;
  • C.M. 51/2014.

Obbligo d’istruzione

Ricordiamo, solo ai fini della collocazione della tipologia di istruzione, che l’obbligo d’istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione che, come è noto dall’ex art. 1 comma 622 L. n.296/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. …omissis… L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. (omissis)… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.” L’obbligo d’istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base. Tale obbligo coinvolge la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola. Si precisa che nell’ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l’istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L’art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) dell’articolo 53/2003”, prevede che: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.

Responsabili dell’adempimento del dovere d’istruzione e formazione

Responsabili dell’adempimento del dovere d’istruzione e formazione – ricorda l’ottimo regolamento in uso nell’Istituto Comprensivo Valli del Meduna, Cosa, Arzino di Travesio (PN) guidato dal brillante dirigente scolastico Dirigente prof. Nicola Redi – sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative.

A chi spetta la vigilanza sull’istruzione?

Alla vigilanza sull’adempimento del dovere d’istruzione e formazione provvedono:

  • il Comune dove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
  • il Dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto l’iscrizione.

L’obbligo della frequenza

L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame d‘idoneità per l’ammissione all’anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

L’esame di idoneità

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame d’idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo d’istruzione. In particolare, per quanto attiene alle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado, ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, la nota MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U. del 04.02.2011 ed un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19.1.2011 n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l’istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell’obbligo d’istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi d’istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. Pertanto – ricorda l’ottimo regolamento in uso nell’Istituto Comprensivo Valli del Meduna, Cosa, Arzino di Travesio (PN) brillantemente diretto dall’ottimo dirigente scolastico Dirigente prof. Nicola Redi- da un’interpretazione logico-sistematica della normativa deriva che “l’educazione parentale” può riguardare l’intera fascia dell’obbligo d’istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni d’istruzione secondaria superiore.

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