Istruzione parentale, quando e come effettuare la scelta. Chi vigila sull’adempimento dell’obbligo scolastico

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Il decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, dedica l’articolo 23 all’istruzione parentale, espressione con cui si intende la scelta dei genitori di adempiere direttamente all’obbligo scolastico dei figli.

Il suddetto articolo 23 prevede che:

“In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

I genitori, che decidono di ricorrere all’istruzione parentale, dunque, comunicano, ogni anno, al dirigente della scuola del territorio di residenza la propria scelta e i figli sostengono annualmente l’esame id idoneità per il passaggio alla classe successiva.

Gli esami si svolgono presso una scuola statale o paritaria.

ISTRUZIONI OPERATIVE

L’USR Emilia Romagna ha fornito al riguardo importanti istruzioni operative, che riportiamo di seguito:

1) la scelta di effettuare l’istruzione familiare può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno scolastico e va ripetuta ogni anno;

2) la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l’alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;

3) dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola “vigilante” sull’adempimento dell’obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;

4) i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;

5) nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.

VIGILANZA ADEMPIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO

Come suddetto, la scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. La competenza è del dirigente scolastico.

A vigilare non è soltanto il dirigente della scuola ma anche il sindaco, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DM 489/2001, ove si legge:

“Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie.”

nota USR

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