Istruzione parentale e iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025

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Il MIM ha pubblicato la nota n° 40055-12/12/2023 per l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025. La nota tende a regolare le iscrizioni agli istituti scolastici per i genitori che hanno scelto di adempiere al dovere di istruzione attraverso la scolarizzazione. Per chi ha scelto l’istruzione parentale vengono fornite indicazioni relative alla Comunicazione di Istruzione parentale.

Si nota, nella circolare, un’opportuna precisazione del linguaggio quando si interviene sull’istruzione parentale. Si dice in termini sicuri “obbligo di istruzione”; si cancella quindi l’equivoco legato al concetto di “obbligo scolastico”. Non viene utilizzata la parola “richiesta” di istruzione parentale” ma si parla chiaramente di “comunicazione”.

E’ questo un passaggio che sulla carta sembrerebbe scontato, ma nella realtà questo equivoco è fonte di criticità nei rapporti scuola-famiglia. Quest’ultima compie una scelta di cui l’ente amministrativo scuola prende atto per il fatto che costituzionalmente tale opzione non è sindacabile, salvo che a compierla siano genitori riconosciuti “incapaci” in termini costituzionali (vedi art.30 Costituzione).

La suddetta comunicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 62 del 2017 va inoltrata in forma cartacea all’istituto di riferimento per territorio di residenza, ovvero non deve essere effettuata alcuna iscrizione on-line. Talvolta sorgono incomprensioni laddove si sovrappongono i concetti di scuola ”viciniore” e scuola di riferimento per territorio di residenza. E’ evidente che la categoria della “residenza” è risolutiva di tanti aspetti amministrativi che non afferiscono alla generica caratterizzazione di vicinanza.

La nota specifica che la comunicazione inerente il periodo di obbligo d’istruzione coincidente con la scuola primaria va inviata al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza. Per il periodo coincidente con quello della scuola secondaria di primo grado, la comunicazione va inviata direttamente al dirigente della scuola secondaria di primo grado di riferimento del territorio di residenza.

Spesso le figure dei due dirigenti sono sintetizzate in quella del dirigente d’istituto comprensivo.

Per quanto concerne l’obbligo di istruzione coincidente con il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, la comunicazione va inviata  al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l’indirizzo di studi di interesse”.

In questo caso il concetto di territorio di residenza non può che essere inteso in senso lato, vista la distribuzione su vaste aree degli istituti con indirizzi di insegnamento specifici.

Nel passaggio di grado tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo, sono comunque chiamati ad un ruolo di verifica anche i dirigenti della secondaria di primo grado: “I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.

Il termine per la presentazione della Comunicazione è il 10/2/2024. Esso è di riferimento sia per chi a pianificato di avviare per la prima volta l’istruzione parentale per il prossimo anno 2024/2025, sia per chi avendo già in corso l’istruzione parentale ha già maturato l’intenzione di continuarla per l’anno successivo.

Un aspetto che differenzia il trattamento dell’istruzione parentale, dalle iscrizioni on-line alle scuole, è che non viene fissato un termine di apertura della “finestra” temporale per l’effettuazione della comunicazione; si indica solo la coincidenza del limite del 10 febbraio 2024. Ciò lascia supporre che la dichiarazione di istruzione parentale possa essere inviata in qualsiasi momento da ora al 10 febbraio 2024.

La comunicazione va effettuata dai genitori o comunque dai responsabili della genitorialità esercitata a vario titolo e nei termini in cui si pone l’attribuzione della stessa. Di norma le scelte inerenti l’educazione e l’istruzione dei figli devono essere condivise da entrambi i genitori, salvo diverse determinazioni eventualmente disposte dal giudice.

Non sono indicati moduli specifici da utilizzare. L’essenziale è che vengano trasmessi i dati necessari e sufficienti.
La nota stessa sottolinea, in termini generalizzabili, in riferimento alla raccolta e gestione dei dati personali, la cura e la misura da tenere nella trattamento di questa delicata materia (vedi art.1.1 1° capoverso e art 2.4 1°, 3° e 4° capoverso). I dati raccolti devono essere “strettamente pertinenti e non eccedenti”, ad esempio la richiesta di titoli di studio o sulla professione dei genitori è considerata eccessiva.

I dati necessari e sufficienti sono quelli utili per il corretto inserimento nell’Anagrafe Nazionale Studenti.

Vi è nel testo della nota un passaggio innovativo in merito al tema delle capacità tecniche o economiche (cap. 4.3): “…dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno..”.
In sostanza si consolida il concetto dell’autocertificazione come strumento amministrativo di per sé in grado di esaurire, in termini di garanzia formale (l’autocertificazione) di fronte alla legge, la verifica della capacità.
L’asse si sposta sulla responsabilità dei genitori. Ovviamente ogni circostanza mendace autocertificata è foriera delle conseguenze correnti che la norma prevede.

Nella omologa circolare dello scorso anno il passaggio si sviluppava così “…dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno..”
Appare chiaro come sia avvenuto un passo non irrilevante. Per la dichiarazione non era indicata la strada, il senso strumentale.

Con la nuova formulazione anche il carico dei dirigenti risulta alleggerito.
La questione delle “capacità tecniche o economiche” con questo non trova un suo definitivo assetto, ma si può registrare un tendenza al decentramento delle responsabilità e ad una più coerente loro ricollocazione, soprattutto dal punto di vista costituzionale.

Agli articoli 4.2 e 4.3 è indicato di accompagnare la comunicazione di istruzione parentale con il “progetto didattico educativo di massima” , in coerenza con “l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5”.
Anche in questo caso rimangono vive le argomentazioni che mettono in evidenza la necessità di un miglior e maggior raccordo normativo.
Tuttavia quando si connota il progetto didattico educativo con la qualifica “di massima” si compie un ulteriore passo nella direzione di una traduzione nel concreto di quella che è l’istruzione parentale, in alcune sue legittime declinazioni.

Per approfondimenti vedi anche “Apprendimento naturale, homeschooling e unschooling” di Nunzia Vezzola, Armando Editore.
Infatti alcuni approcci non possono essere rinchiusi in una progettazione dettagliata di lunga gittata e di largo anticipo. La necessaria azione di personalizzazione dei percorsi derivante dalla declinazione delle Indicazioni Nazionali, lo sviluppo specifico e personale dei giovani necessitano di un iter attento e flessibile, promosso ed auspicato dalle stesse Indicazioni Nazionali.

Una progettazione di massima potrà quindi essere esaustiva quando avrà fornito il quadro di avvio ed il tratteggio di un percorso che, naturalmente, vedrà delle variazioni in itinere, in maniera analoga a quanto avviene nelle esperienze scolastiche.
Altre valenze richieste al progetto didattico educativo, pretese 18 mesi prima rispetto alla tempistica prevista dalla sua matrice vera e unica normativamente collocata, quella indicata appunto nel D.M. 5 del 2021, non appaiono sufficientemente circostanziate e persuasive.

Il Decreto appena citato dà piena consistenza al progetto didattico-educativo, che, consegnato in concomitanza con la richiesta d’esame, va a costituire il resoconto delle attività svolte in istruzione parentale, ne rappresenta i presupposti specifici e le peculiarità che nell’insieme costituiscono il documento, attraverso il quale i genitori ed il/la giovane dovranno vedere basato e strutturato il rapporto di accertamento che la scuola effettuerà.

Nella nota in oggetto si precisa un passaggio che ancora non è entrato nella prassi corrente.
Ovvero stante la possibilità di scelta della sede d’esame/accertamento che può essere affatto diversa da quella di ricezione della comunicazione di istruzione parentale (l’istituto comprensivo di riferimento per territorio di residenza), la scuola dove effettivamente si è svolto il medesimo ha “l’obbligo”, di aggiornare l’Anagrafe Nazionale Studente riportando il dato relativo in modo che chi è chiamato alla vigilanza sull’obbligo di istruzione possa effettuare le sue funzioni. La prassi qui imposta è spesso diversa da quella che si riscontra, per cui alle famiglie è richiesto di indicare, a volte con larghissimo anticipo, la sede dell’accertamento/esame e di comunicare in prima persona l’esito dello stesso alla scuola cosiddetta “vigilante”.

Il “Decreto Caivano” agisce anche nei confronti dei soggetti in istruzione parentale i quali, alla stessa stregua degli scolari, nulla hanno da temere se sostanzialmente si attengono agli elementi normativi atti a dimostrare di avere in corso attività di apprendimento/istruzione/educazione.

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