Istruzione domiciliare, scuola in ospedale e privacy
Il diritto allo studio dell’alunno che non può essere presente a scuola è regolamentato dal D.Lgs. 63 del 2017 e dalla legge 104 del 1992, oltre ad altre norme e circolari ministeriali.
L’istruzione domiciliare
Garantisce il diritto/dovere all’apprendimento, cercando di prevenire le difficoltà degli alunni/alunne colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per gravi motivi di salute. Il servizio è erogato per gli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie che, a causa della temporanea malattia, non possono frequentare la scuola per più di 30 giorni. L’istruzione domiciliare è attivata dalla scuola dell’alunno a seguito della richiesta della famiglia. Per l’attivazione del servizio è necessaria una formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria in cui è indicata l’impossibilità a frequentare la scuola.
Scuola in ospedale
Nasce da un’esperienza episodica sulla base della disponibilità e volontà di singoli operatori e istituzioni, nel tempo è diventata una struttura con una sua precisa identità. Oggi è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale. La scuola in ospedale assicura agli alunni ricoverati pari opportunità mettendoli in condizione, ove possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di facilitare il loro reinserimento nei contesti di appartenenza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.
La misura dell’istruzione domiciliare e quella della Scuola in Ospedale possono essere attivate senza chiedere alcun consenso alle famiglie degli alunni che frequentano la classe. A volte, però, è necessario ricorrere a strumenti che permettono un miglior coinvolgimento dell’alunno, una migliore partecipazione con le attività di classe e spesso si opta per la videochiamata o videoconferenza. In questo caso il diritto dell’alunno ammalato o infortunato deve essere bilanciato col diritto alla privacy dei compagni.
Analizziamo questo caso in ottica privacy
Si può procedere con tranquillità se la webcam in classe riprende il docente e la lavagna, o la digital board, e c’è attenzione nel limitare la videochiamata solo nelle attività didattiche formative ed educative, interrompendo la connessione nelle attività di mera interrogazione. Ovviamente è sempre opportuno fornire ai genitori degli alunni un’informativa dettagliata su come si svolge l’attività e sul relativo trattamento dati personali. Non c’è bisogno di alcun consenso!
Però se è intenzione della scuola orientare la webcam verso la classe, inquadrando gli alunni, anche per consentire una partecipazione più attiva ed una migliore inclusione, è opportuno chiedere il consenso alle famiglie degli alunni della classe e fare attenzione alla strumentazione utilizzata e alle modalità operative.
Qualora alcuni genitori non dovessero fornire il consenso si può limitare l’inquadratura della webcam solo a quegli alunni per cui si è riusciti ad acquisirlo. È un po’ complesso ma si può gestire!
Resta necessario stilare delle regole e delle raccomandazioni affinché la classe non sia presidiata, anche virtualmente, da persone diverse dagli alunni (genitori, familiari conviventi, dottori ed infermieri, ecc.). Soprattutto questi, se la loro presenza è necessaria, devono astenersi dal farsi inquadrare e dall’intervenire e intralciare inopportunamente le attività di classe. Bisogna predisporre opportunamente l’inquadratura della webcam limitandola al solo alunno remoto e fargli utilizzare le cuffie, sempre se compatibili con lo stato dell’alunno.
La registrazione della videochiamata è fortemente sconsigliata se non individuata quale misura compensativa.
La piattaforma da usare per la videochiamata deve essere quella utilizzata per la Didattica Digitale Integrata (DDI), opportunamente configurata dall’amministratore di sistema o dall’animatore digitale e per la quale c’è un Responsabile Esterno del trattamento dati formalmente nominato.
Evitiamo soluzioni di instant messaging
Non ci sono espliciti riferimenti nelle norme pertanto abbiamo fatto la sintesi dell’applicazione dei principi privacy GDPR 679/2016, del diritto allo studio, dell’inclusione, della istruzione domiciliare ed in ospedale, cercando di bilanciare i diritti dei singoli alunni.
Il vostro Responsabile Protezione Dati DPO sarà sicuramente disponibile alla redazione di opportuna informativa e modulistica di acquisizione consenso, e a fornire indicazioni operative sulle modalità corrette di gestione del servizio di istruzione domiciliare ed ospedaliera.