Istruzione domiciliare, “Scheda di presentazione di progetto”: la normativa, gli interventi, il finanziamento. Scarica modulistica

Le istituzioni scolastiche per questo anno corrente il 2022/2023 hanno attivato o potranno attivare, nelle prossime settimane, un progetto di Istruzione domiciliare inviando un’apposita “Scheda di presentazione progetto” (Doc. 1), compilata in tutte le sue parti, al Comitato Tecnico Regionale (CTR) come previsto dalle “Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in ospedale e l’Istruzione domiciliare”. Per assicurare il diritto all’istruzione, dopo il predetto invio, le istituzioni scolastiche avvieranno e realizzeranno il progetto ID senza alcun ritardo permettendo così una immediata risposta concreta alla richiesta dell’alunno malato. L’erogazione delle somme avverrà – come di consueto, qualora ne ricorrano i presupposti e sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili – a consuntivo presentato dall’Istituzione scolastica in cui è stato attivato il progetto ID – a conclusione dell’anno scolastico, al fine di garantire equità nella ripartizione dei fondi.
La normativa
- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, votata dagli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi, individua l’istruzione fra i diritti fondamentali dell’essere umano (art. 26).
Costituzione italiana, statuendo all’art. 34 che “la scuola è aperta a tutti”, riconosce l’istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3). - Legge 5 febbraio 1992, n.104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare il comma 7, lettera l, dell’articolo unico;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché’ potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. All’articolo 8 si legge “ART. 8 (Scuola in ospedale e istruzione domiciliare) 1. Per garantire il diritto all’istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all’istruzione domiciliare è assicurata l’erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi. 2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell’organico dell’autonomia, come determinato dall’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall’assunzione di personale a tempo determinato, ulteriore rispetto al contingente previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 giugno 2019, n.461, che forniscono indicazioni circa la composizione, l’articolazione, le finalità e le funzioni del Comitato Tecnico Regionale per la scuola in ospedale e l’Istruzione domiciliare;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Documento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dal titolo “Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado” del 2003;
- Decreto dipartimentale 21 maggio 2018, n. 838, che ha costituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un gruppo di lavoro con il compito di definire le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.
Istruzione domiciliare
Come si legge sulle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare” “il servizio di Istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare”.
L’attivazione di progetti di istruzione domiciliare non deve seguire l’ospedalizzazione
L’evoluzione degli interventi e delle cure mediche, realizzati con sempre maggiore frequenza a domicilio – come si legge sulle “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare” – l’attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente deve seguire l’ospedalizzazione. Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI).
La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare devono interagire
In ragione della normativa vigente e delle priorità educative e formative dell’alunno, dunque, la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare devono necessariamente interagire tra loro concorrendo, così, per uno stesso alunno, a assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione. Perché questo possa determinarsi, però, è sostanziale che tutti gli operatori interessati, ciascuno nell’ambito degli specifici ruoli e delle sue proprie responsabilità, si obblighino nella definizione e condivisione di ogni singolo progetto, anche integrato fra SIO, ID e frequenza regolare della scuola, a cui intervengono le famiglie, il personale sanitario e della scuola e, inoltre, i diversi soggetti pubblici e privati che operano, con diligenza, sul territorio.
Gli allegati
In allegato schede progettuali e documentazione necessaria da utilizzare. Ciascuna scuola, si ricorda, ha il suo tramite nell’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.
Richiesta da parte della famiglia di attivazione progetto istruzione domiciliare
Progetto di Istruzione Domiciliare.doc