Istituiti dall’a.s. 2013/14 i Centri di istruzione per adulti, compresi i corsi serali

Di Lalla
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red – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2013 il Regolamento sull’istituzione dei Centri di istruzione per adulti, attivati dall’a.s. 2013/14 e comunque entro l’a.s. 2014/15. In essi sono ricondotti i Centri territoriali permanenti e i corsi serali per per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena.

red – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2013 il Regolamento sull’istituzione dei Centri di istruzione per adulti, attivati dall’a.s. 2013/14 e comunque entro l’a.s. 2014/15. In essi sono ricondotti i Centri territoriali permanenti e i corsi serali per per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena.

Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. resta comunque ferma la possibilita’ per gli adulti stranieri in eta’ lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana

Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta’ e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilita’, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta’.

Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri di cui all’articolo 2, e nei percorsi indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6.

Sono previsti

a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all’articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attivita’ e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);

b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;

c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all’articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3, nei limiti dell’organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.

L’organico di base previsto per ogni Centro e’ costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di I° grado (43A, 59A, 33A, 45A), e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare.

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