Isole minori e trasporto scolastico, misure prorogate fino al 31 marzo. Lo prevede il nuovo Decreto anti Covid

Prolungate fino al 31 marzo 2022 le misure introdotte dopo l’Epifania per il trasporto scolastico e le isole minori.
Originariamente fino al 10 febbraio era disposto l’accesso ai trasporti per isole, isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute, o di studio per over 12 consentito anche con green pass base.
Non solo: era disposto che il trasporto scolastico per la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado non viene equiparato al trasporto pubblico regionale “in deroga a quanto previsto dall’art. 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229“, non vige quindi l’obbligo di green pass e accesso “agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2“.
Il nuovo decreto anti Covid, invece, all’articolo 5 del decreto legge n°5, “prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) , avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare”
Inoltre, “agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 -quater , fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”.