Isee Università genitori non sposati: quando il padre non è attratto nel nucleo dei figli?

Quando il genitore non convivente non viene attratto dal nucleo familiare dei figli?
La composizione del nucleo familiare ai fini ISEE per i genitori non sposati e non conviventi è particolare e presenta alcune eccezioni. Solitamente, infatti, anche il genitore non convivente è attratto, ai fini ISEE, nel nucleo familiare dei figli come componente aggiuntiva, anche se non è coniugato e non convive con l’altro genitore.
Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Buongiorno, sono una mamma single, mai sposata ora ci siamo lasciati ma senza mai essere andata in tribunale.
Mia figlia 18enne deve fare università, è nel mio nucleo, suo padre convive con una nuova compagna da cui ha un figlio, non abbiamo mai richiesto una sentenza per assegni di mantenimento di nostra figlia quindi non c’è niente che dimostri che lui la mantiene(anche perchè non è così).
Ora scopro che devo comunque richiedere il suo Isee, che non vuole fare per motivi che capisco, ma che mi mettono nella condizione di non poter usufruire degli sgravi sulle tasse universitarie. C’è un modo, a parte l’esclusione della paternità, per riuscire a non doverlo conteggiare nell’isee?
ISEE Università
Solitamente il genitore non sposato con l’altro e non convivente deve essere inserito nello stesso nucleo familiare (ai fini ISEE) del figlio ma alcune ipotesi fanno eccezione.
Ad esempio il padre che risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore non va inserito nell’ISEE dei figli, così come il padre che ha figli anche con persona diversa dall’altro genitore.
Non va inserito il genitore non convivente che versa ai figli assegni periodici stabilità dall’autorità giudiziaria e anche quello escluso dalla potestà dei figli.
Nel suo caso, quindi, il papà non deve essere inserito nel nucleo familiare di vostro figlio poiché, avendo figli con un’altra persona ha formato un altro nucleo familiare.
In questo caso, dicevamo, il genitore non convivente non deve essere compreso nel nucleo familiare del figlio ma deve essere considerato come componente aggiuntiva e va presentato un modulo particolare DSU che pur tenendo conto della sua condizione economica applica una scada di equivalenza dell’altro nucleo.
L’unico modo per non inserire la componente aggiuntiva del padre nell’ISEE Università del figlio è quello di esclusione dalla potestà, una sorta di disconoscimento a livello economico ed affettivo che, sinceramente, tranne casi estremi non consiglio. Le dico però una cosa: non serve che il papà le consegni il suo ISEE, può anche presentare solo il numero di protocollo che è sufficiente al CAF per estrapolare i dati necessari.
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