Isee minorenni: genitori sposati, separati o naturali, le differenze

Isee minorenni, quali differenze per genitori sposati, separati o divorziati e genitori naturali conviventi o non conviventi?
Indicatore della Situazione Economica Equivalente è l’acronimo di Isee. Parliamo del modello che serve a fornire una valutazione della situazione economica delle famiglie, come si legge dalle pagine del sito Istituzionale dell’Inps. È una certificazione molto importante e molto usata dalle famiglie che cercano l’accesso a svariate misure assistenziali.
Esistono diverse versioni di Isee. C’è quello canonico, il cosiddetto Isee ordinario. Poi c’è quello Universitario, quello sociosanitario e quello minorenni. Proprio su quest’ultimo è necessario andare ad approfondire il tutto.
Isee minorenni, cos’è?
L’Isee minorenni è un particolare Isee che si utilizza nel caso in cui la famiglia che lo richiede è composta da minorenni e da genitori che tra loro non risultano ne coniugati e nemmeno conviventi. L’Isee minorenni è l’indicatore utile a chi cerca l’accesso alle numerose misure previste per i minorenni appunto.
L’Isee minorenni è molto specifico perché, per quanto concerne il calcolo, vengono presi in considerazione anche le condizioni del genitore non presente nel nucleo familiare per vedere se il suo reddito possa andare a incidere sul valore dell’Isee.
Assegno terzo figlio e bonus bebè sono tra le prestazioni assistenziali più frequenti dove viene utilizzato obbligatoriamente questo particolare Isee.
Isee minorenne, i casi possibili uno per uno
Quando si parla di Isee minorenni, sostanzialmente è uno solo il problema che si può manifestare. Parliamo della giusta collocazione del minorenne nella Dichiarazione sostitutiva unica dell’uno o dell’altro genitore.
In linea di massima, il minore, essendo presente nello stato di famiglia del genitore con cui convive, va inserito nella Dsu dei questo genitore dal momento che a tutti gli effetti fa parte di quel nucleo familiare.
Ci sono però casi particolari, con il minore che non risiede ne con uno e neanche con l’altro dei suoi genitori. In questi casi va sottolineato che se il minore è in affido temporaneo ad uno dei genitori, questo minore è da inserire nel nucleo familiare del genitore a cui è in affido. Se invece è residente in una comunità o casa di accoglienza per minori provenienti da situazioni di famiglia particolari, il minore ha un nucleo familiare a se stante rispetto a entrambi i suoi genitori.
Nell’Isee minorenni va indicato sempre pure il genitore non convivente e non sposato con l’altro. Un obbligo che però è disatteso nel caso in cui questo genitore risulta sposato con un’altra persona, se ha figli con un altra persona, se è obbligato a passare il mantenimento per il minore e se è stato escluso dalla potestà genitoriale su quel minore ed ha subito provvedimento di allontanamento dalla casa di residenza del minore.
Nonostante si sia risposato o abbia avuto figli da un’altra unione, il genitore comunque non può essere allontanato escluso del tutto dal calcolo dell’Isee.