Isee genitore non convivente: chiarimenti e indicazioni
Il mistero dell’ISEE dei genitori non sposati e non conviventi: il genitore non convivente con i figli è attratto nel nucleo familiare, ma non viceversa.
L’Isee, sempre più richiesto per accedere alle agevolazioni erogate dallo Stato, rimane, per i contribuenti, un grosso punto interrogativo anche a causa del meccanismo che lo regola. Chi fa parte del nucleo familiare? Chi ne viene attratto? Figli e genitori sono sempre nello stesso Isee? Rispondiamo ai dubbi di un nostro lettore che scrive:
Volevo chiedervi gentilmente un’informazione, mio padre essendo affittuario con regolare contratto d’affitto, avendo moglie a carico, qualora volesse fare l’isee per vedere se rientra in determinate agevolazioni come ad. es bonus gas e/o elettricità, vivendo io in affitto con i miei, ma rientrando in una determinata casistica di coppia non sposata e non convivente (non separati, ne divorziati) con due figli minori (da me legalmente riconosciuti) residenti entrambi con la mamma in altra abitazione diversa dalla mia, i figli sull’Assegno Unico risultano fiscalmente a carico della mamma, ma nell’ISEE minori ci rientro anch’io essendo inserito come subentro , nell’eventualità mio padre volesse fare l’isee, mi domandavo, come nucleo familiare, dovrà inserire soltanto il figlio (che sarei io) insieme a mia madre che risulterebbe a carico di papà o deve inserire anche la mia compagna insieme ai miei figli residenti in altra abitazione diversa dalla mia? Inoltre, nell’ISEE può dichiarare anche le spese dell’affitto?
Grazie
Isee genitore non convivente
Il caso dei genitori non sposati e non conviventi è quello, sicuramente, che presenta più problemi dal punto di vista dell’ISEE. I figli non convivono con tutti e due i genitori e appartengono, quindi, solo al nucleo familiare di uno dei due. Ma quando si richiede l’ISEE minorenni è necessario che anche il genitore non convivente venga attratto nel nucleo familiare in cui sono presenti i figli, anche se solo come componente aggiuntiva. Questo per determinare, in mancanza di un provvedimento che stanzi l’assegno di mantenimento, l’incidenza del reddito del genitore non convivente nella vita economica dei figli.
Nel caso che lei descrive, quindi, lei rientra come componente aggiuntiva nell’ISEE dei suoi figli ma non viceversa. I suoi figli non saranno inseriti nel suo ISEE e neanche la loro mamma, neanche come componente aggiuntiva poichè non apportano alcuna modifica al suo indicatore economico (mentre lei, essendo il padre e provvedendo al loro mantenimento, incide sul loro).
Se suo padre, con lei convivente, quindi, deve richiedere l’ISEE deve inserire soltanto lei come figlio ma non la sua compagna e i suoi figli.
Per quanto riguarda l’affitto sostenuto per la casa di abitazione suo padre nella compilazione dell’ISEE dovrà indicare se la casa in cui risiede il nucleo familiare è di proprietà o in locazione , in questo secondo caso, inserire anche il canone annuo sostenuto per il pagamento dell’onere.
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