Iscrizioni studenti, si può assegnare un punteggio maggiore a chi risiede nel Comune. Sentenza

Dei ricorrenti hanno impugnato tramite il loro legale l’elenco degli ammessi al primo anno di una scuola nella parte in cui non include loro figlio. Lamentano, in particolare, la mancata attribuzione dei punti riservati ai soggetti residenti nelle zone limitrofe all’istituto scolastico, contestando l’interpretazione restrittiva che il consiglio di istituto avrebbe dato a tale criterio selettivo, limitando così l’assegnazione del punteggio aggiuntivo in questione soltanto ai candidati residenti e non anche a quelli domiciliati in zona. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del gravame. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 14/05/2021 n° 05743/2021.
Chi è il controiteressato a cui va notificato il ricorso?
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa il controinteressato nel giudizio amministrativo è colui che non solo deve essere individuabile dalla lettura dall’atto impugnato (c.d. elemento formale) ma deve anche essere titolare di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento gravato (c.d. elemento sostanziale).
In altri termini, dal punto di vista sostanziale il soggetto controinteressato è colui che vanta un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente, atteso che il provvedimento impugnato gli riconosce una situazione giuridica di vantaggio che è destinata ad essere travolta dal giudicato favorevole alla parte ricorrente.
Tanto chiarito, appare evidente come, nel caso di specie, l’accoglimento del ricorso ed il riconoscimento della pretesa di parte ricorrente di iscriversi alla scuola in questione, si risolverebbe nell’esclusione dell’ultimo dei candidati presente nella graduatoria impugnata. E’ dunque quest’ultimo l’unico controinteressato a cui avrebbe dovuto essere notificato il ricorso, essendo titolare di un interesse a lasciare invariato l’assetto a lui favorevole determinato dal provvedimento gravato.
Iscrizione a scuola: legittimi i criteri definiti dal Consiglio d’Istituto nell’assegnare un punteggio maggiore a chi residente nel Comune
Il criterio della residenza, ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo pari a 5 punti, è stato chiaramente enunciato dal consiglio di istituto e reso conoscibile anticipatamente a tutti gli aspiranti all’iscrizione. Tale criterio, del resto, non pare poter essere considerato né irragionevole né oggetto di una interpretazione indebitamente restrittiva, così come sostenuto con il ricorso. La scelta di un criterio oggettivo, quale quello della residenza anagrafica, garantisce la certezza della situazione giuridica richiesta ai fini dell’ottenimento del punteggio, consentendo all’Amministrazione di effettuare le doverose verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai genitori. Diversamente opinando, ossia prendendo in considerazione anche eventuali dichiarazioni di domicilio o di dimora in luoghi distinti rispetto a quello della residenza anagrafica, si finirebbe per dare rilievo a situazioni opinabili oltre che difficilmente verificabili ex post.
Peraltro, il modulo di iscrizione consentiva di inserire sia la residenza anagrafica sia il domicilio, ove quest’ultimo fosse stato differente rispetto alla prima, rendendo evidente la non coincidenza dei due istituti anche agli occhi di genitori non dotati di particolari conoscenze giuridiche, non potendo certo invocarsi, in merito, un’ignoranza giustificabile così come chiesto con il gravame.
In altri termini, la chiarezza sia del criterio selettivo individuato dal consiglio di istituto sia del modulo di iscrizione appare essere ex se in grado di smentire le censure contenute nel gravame che, pertanto, anche volendo superare il sopra evidenziato profilo di inammissibilità, non potrebbero comunque portare all’accoglimento del gravame.