Iscrizioni studenti, homeschooling: genitori dovranno presentare piano didattico-educativo? Alcune criticità

Il 30 novembre il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare con le indicazioni per le iscrizioni all’anno scolastico 2022-2023. Tra i soggetti interessati vi sono anche le famiglie che intendono avviare l’istruzione parentale o che la vogliono proseguire. Per questo ci soffermiamo qui su alcuni passaggi tra i più significativi, suscettibili di produrre pratiche ed atteggiamenti sostanzialmente nuovi, ma non persuasivi, nel rapporto tra scuola, genitori e ragazzi che vivono l’istruzione parentale.
Quale scuola?
Nella nota ministeriale si legge: “… effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza …” in luogo di “… presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza”, come si legge nell’art. 23 del D.Lgs. 62/17.
“Una scuola” invece di “la scuola”. L’articolo indeterminativo anziché quello determinativo.
La nota ministeriale introduce un’indeterminatezza che rischia di accentuare la confusione ed di portare un aggravio a carico del cittadino, rispetto ad una funzionalità che è chiaramente espressa dall’art. 23 del D.Lgs. 62/17 e che risponde alla logica amministrativa della “miglior efficacia con il minor numero di passaggi”.
Per una miglior sinergia nel controllo della non evasione dall’obbligo di istruzione, i soggetti chiamati ad operare sono i presìdi amministrativi, scolastici e civici (sindaco e dirigente scolastico) che hanno come luogo operativo quello su cui insiste la residenza.
Pertanto, una maggior corrispondenza tra residenza e specifico Istituto di riferimento, senza comportare aggravi di sorta, pone questo aspetto del rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione nei termini sempre auspicabili di chiarezza e semplicità.
Il progetto didattico-educativo?
Un passaggio rilevante nella circolare è quello che introdurrebbe per le famiglie la necessità di presentare “il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento”, contestualmente alla comunicazione di istruzione parentale. Questa sarebbe una novità che segnala un cambio di atteggiamento.
Tuttavia, tale disposizione non è contenuta nei decreti di riferimento: il D.Lgs. 62/2017 non prevede minimamente alcun altro documento, oltre alla “comunicazione preventiva”; il D.M. 5/2021 introduce, sì, il progetto didattico-educativo, ma con una precisa collocazione temporale (in vista dell’esame annuale), con un carattere consuntivo, con una funzionalità specifica legata all’espletamento dell’esame di idoneità, con un destinatario portatore di un ruolo precipuo nell’accertamento del percorso di istruzione (il consiglio di classe che organizza l’esame). Evidentemente, i due documenti hanno in comune solo il nome.
Fino ad oggi, i genitori che intraprendevano o proseguivano l’istruzione parentale comunicavano tale intento, accompagnandolo con la dichiarazione di possedere le capacità tecniche o, in alternativa, di avere quelle economiche. In buona sostanza, questa fase si riteneva in tal modo compiuta, perchè questo è ciò che la normativa prevede (si veda a questo proposito il testo dell’art. 23 del D.Lgs. 62/2017).
La recente nota ministeriale, quindi, inserirebbe un’ulteriore condizione, rispetto a quanto previsto dalla legge.
Fatte salve le già citate considerazioni sul fatto che, nella sede di una nota interna all’amministrazione, risulta improprio introdurre l’utilizzo di uno strumento così potente senza le opportune fasi di definizione, rimangono aperti i temi della domanda a cui esso dovrebbe dare risposta, del suo impianto concettuale e strutturale, e della sua messa a punto.
“Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente dell’Istituzione scolastica, prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale.”
Qual è il senso di un documento di cui il Dirigente scolastico è chiamato a prendere atto?
Come si spiega il fatto che le famiglie sono tenute a presentare il progetto alla scuola del territorio di residenza e non a quella dove eventualmente chiederanno l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva? Oppure si presuppone un raccordo fra le due scuole? Quando e come dovrebbe avvenire tale passaggio di informazioni?
Progetto non è, semplicisticamente, programmazione, ma è quella sintesi complessa di finalità e mezzi tendenti ad un orizzonte di riferimento. Quest’ultimo è il pieno sviluppo della giovane persona nella sua individualità e socialità. Nel cammino verso quell’orizzonte si dovranno acquisire le conoscenze e competenze previste nelle Indicazioni nazionali e con esse le competenze chiave indicate a livello europeo per fornire il bagaglio minimo ad ognuno perchè possa divenire un cittadino consapevole e solidale. Se in esse si devono individuare gli obiettivi minimi necessari, il progetto dovrà anche consentire lo sviluppo delle peculiarità e dei talenti.
In Istruzione parentale/homescholing, seguendo le “leggi biologiche dell’apprendimento” (in Apprendimento naturale; homeschooling e unschooling di Nunzia Vezzola, Armando Editore, 2020 pag.22-81) spesso si dà largo spazio agli approcci “non formali” e “informali”, che quindi non possono essere delineati in una schematica ed astratta “programmazione”.
Il progetto dovrebbe essere la rappresentazione della complessità naturale dell’accompagnamento alla crescita, dove la connessione degli aspetti didattici e quelli educativi costituisce la particolarità e la peculiarità imprescindibile per chi rivolga la propria attenzione al processo (scuola, genitori ecc.).
Il “progetto didattico-educativo” è il luogo concettuale in cui i genitori si cimentano nella definizione dei limiti della loro azione, mettendo in luce le problematiche e le strategie per mutarle in risoluzioni. Nel momento in cui la scuola entra in contatto con il progetto è tenuta a validarne l’attinenza con le linee generali per l’istruzione (art.33 della Costituzione, Indicazioni nazionali per il curricolo 2012/2018) ed a riconoscere l’autorevolezza della scelta famigliare, che, come opportunamente richiamato nella circolare, si basa anche su precise norme del Codice Civile (art.316, co.1 e art.-ter, co.3).
Si può individuare, teoricamente, attorno al progetto didattico-educativo presentato in fase preliminare, un potenziale campo di dialogo tra l’istituzione scolastica e l’istituzione famiglia. Tuttavia, nei termini in cui è posto, dà adito ad interpretazioni restrittive e poco consone ad azioni di sussidiarietà (vedi art. 118 della Costituzione) tra i soggetti coinvolti.
In quest’ultima nota, che pur agisce nella maniera di cui abbiamo accennato sopra e che appunto per questo non può essere intesa in termini impositivi, si può leggere un possibile atteggiamento virtuoso che può aprire ad un miglioramento sostanziale del rapporto scuola-famiglie in istruzione parentale. “Il progetto didattico-educativo” è suscettibile di assumere un ruolo di raccordo. Da un versante, la scuola, nella sua veste di organo di verifica dell’obbligo di istruzione, chiama le famiglie a formulare e rappresentare la loro idea di percorso di apprendimento. Dall’altro, le famiglie sono ulteriormente legittimate a chiedere alla scuola di attenersi, nel rapporto di accertamento, a quanto responsabilmente hanno progettato.
Sergio Leali
Presidente de L’Associazione Istruzione Famigliare (LAIF)