Iscrizioni studenti, educazione parentale: le scuole devono chiedere le capacità tecniche ed economiche alla famiglia?
L’avvio dell’istruzione parentale prevede la comunicazione annuale di questa scelta, la quale dovrebbe essere accompagnata dalla dichiarazione dei genitori di possedere le capacità tecniche o economiche per attuare il percorso di istruzione.
Una delle fondamenta legislative dell’istruzione parentale in Italia è l’articolo 30 della Costituzione “ E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti…”. La legge fondamentale dello Stato, nel titolo che regola i rapporti etico-sociali, individua nei genitori i primi soggetti chiamati ad istruire ed educare i figli. Qualora non ne abbiano le capacità, o intendano operare una delega, vi provvede lo Stato con i servizi all’uopo organizzati, quelli scolastici nel nostro caso.
Nel D.Lgs n° 62 del 2017 all’articolo 23 in merito alle indicazioni sull’istruzione parentale, così si trova scritto: “ In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno …. sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza…”. Non si fa menzione della dimostrazione del possesso delle capacità genitoriali.
In questo provvedimento legislativo, l’ultimo in ordine di tempo che interviene in merito, non si fa menzione della dichiarazione di capacità tecniche o, in alternativa, economiche.
Questi sono i due estremi di riferimento, nel cui intervallo troviamo il Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 che all’art. 111 introduce, appunto, il tema della dichiarazione delle capacità tecniche o economiche.
Il Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 all’art. 1 ribadisce il concetto.
Questo viene ripreso ed applicato da circolari varie con interpretazioni poco persuasive, ad esempio, “economiche” viene collegato con “tecniche” attraverso una e, in sostituzione della o come dal testo legislativo.
L’ultima circolare ministeriale (N° 20651 del 12 novembre 2020) infatti così recita “i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale … presentano comunicazione … dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno.”
Ora, i nuclei concettuali che portano a poter usare il condizionale di cui sopra sono di due tipi.
Uno di carattere tecnico-giuridico, che si lega direttamente alla prassi attuativa; l’altro che si insedia nella natura specifica del fenomeno istruzione parentale.
Nel primo caso, non pare improprio sostenere che la legislazione sopravvenuta (il D.Lgs. 62 del 2017) abbia cancellato la categoria della capacità tecnica o economica, essendo l’articolo 23 del medesimo intervenuto a regolare l’avvio dell’istruzione parentale, ovvero la stessa materia delle disposizioni di legge precedenti.
Nel secondo caso è interessante soffermarsi sui termini usati nei vari passaggi di legge.
La Carta costituzionale introduce la categoria dell’incapacità dei genitori, non connotandola rispetto ad una valenza piuttosto che un altra. Il riferimento è alla globalità dell’approccio educativo e di istruzione. Le madri ed i padri costituenti, evidentemente avevano forte la percezione della complessità dell’educare ed istruire, che ricomprende taluni aspetti propriamente tecnici, ma in essi non si risolve.
La Storia delle vite, ed anche varie branchie delle scienze mostrano come anche altri fattori sono determinanti per l’inverarsi di percorsi di apprendimento e di istruzione di qualità. Per quanto concerne le prime stagioni della giovinezza, una buona presenza genitoriale attiva nelle sfere affettive, esperienziali e biologiche è di fondamentale importanza per l’avvio, lo svolgersi ed il prosieguo delle dinamiche di apprendimento e di istruzione.
La tecnica in sé non risulta sufficiente ed in alcuni casi neppure necessaria per lo scopo, laddove i fattori principali dell’apprendimento sono da individuare nella necessità naturale dei giovani di imparare, essendo forniti, loro stessi, della strumentazione biologica adatta e ordinata per acquisire gli “oggetti” e le competenze per “il pieno sviluppo della loro persona”. Perché questo possa avvenire, la capacità dei genitori risiede nel saper assecondare ed indirizzare, laddove richiesto o comunque necessario. Questa capacità non coincide con la competenza specifica del docente, il quale è in possesso di una tecnica adatta ad un’attività scolastica di istruzione, dove il soggetto con cui si interfaccia è la classe, con la sua stratificazione di connotati di diversa natura.
Ciò che avviene in tanti casi di Homeschooling sono processi di apprendimento, i quali si integrano con momenti di istruzione, in contesti che si differenziano da quelli scolastici, per quanto riguarda i luoghi, la consistenza e l’articolazione del ”gruppo”, che in taluni casi può coincidere con l’individuo o essere di piccola dimensione.
Quest’ultima categoria: l’apprendimento, richiede apporti con specificità affatto diverse da quelle utili per l’istruzione.
La disponibilità nel poter modulare il tempo necessario per le caratteristiche di comprensione specifiche del giovane, la possibilità di generare un clima consono e personalizzato, la sensibilità e la sua effettiva traduzione in ascolto attento, la componente esperienziale che viene in tanti casi incentivata e posta centralmente nei percorsi di apprendimento.
Sono questi alcuni connotati dell’homeschooling, che richiedono capacità differenti e che si integrano con quelle propriamente tecniche.
Queste ultime, quando necessarie o utili, possono essere fornite da professionisti o comunque da soggetti portatori di competenze appropriate.
E’ palmare che un genitore non possa avere competenze tecniche specialistiche in tutti i campi della conoscenza e della didattica. In Homeschooling, può accadere che il genitore non abbia delle punte di sapere diffuse, ma può possedere le doti favorevoli all’individuazione dei percorsi, delle risorse e, non da ultimo, delle peculiarità e delle potenzialità dei giovani, da salvaguardare e valorizzare.
L’essere genitore favorisce di buon grado questi presupposti, che con altri, nel loro insieme, delineano la capacità di istruire ed educare di cui parla la Costituzione.
Le capacità dei genitori (richiamata nell’art. 30 della Costituzione) di istruire ed educare i figli, in homeschooling, sono da intendersi nella complessità di queste funzioni e nella loro interrelazione. Se in un contesto scolastico la capacità di un docente è apprezzabile rispetto alle specificità di quella modalità di insegnamento, lo stesso criterio risulta fenomenologicamente poco organico a non pochi contesti di istruzione parentale/homeschooling.
Ovvero, il genitore non in tutti i casi si pone nella dinamica docente-discente, ma assume un ruolo di co-progettista, gestore ed in alcuni casi attuatore, in misura variabile, dei percorsi di apprendimento / istruzione.
Pertanto ad esempio, definire capace un genitore che possiede una laurea o anche due, ed incapace quello che possiede la licenza media, risulta essere fortemente riduttivo.
Infatti se il genitore con licenza media può essere più debole in porzioni specifiche dei saperi, d’altra parte può avere un’attenzione ed una portata apprezzabile, o anche più, sugli aspetti della valorizzazione delle peculiarità e della sensibilità verso i momenti esistenziali ed avere capacità di accompagnamento e guida.
Il giovane in crescita ha bisogno nelle varie fasi, di un insieme di fattori, tra cui quello tecnico è il più disponibile e reperibile nel contemporaneità, in vari luoghi e in varie forme, o fornito da soggetti diversi.
La capacità sta quindi nel saper individuare le risorse, la ragion d’essere del loro impiego e nel possesso della sensibilità idonea alla vivificazione delle potenzialità del giovane figlio.
Cosa può essere utile quindi perché dirigenti e genitori possano rapportarsi, in questo campo, in maniera consona?
In coerenza con la propria identità di educatori, sostenitori dell’apprendimento, gestori dell’istruzione e sensibili esperti dei propri figli, i genitori dovrebbero riuscire a trasmettere le valenze legate a queste categorie in un progetto famigliare, che in modo intellegibile documenti e dia atto dell’assonanza della scelta genitoriale, con le linee generali dell’istruzione individuate dallo Stato, con i presupposti di civiltà contenuti nelle carte fondamentali, tesi al pieno sviluppo della persona attraverso anche la valorizzazione dei percorsi di apprendimento/istruzione più aderenti alla specificità individuali dei giovani. Non un dettagliato curricolo/programma di tipo scolastico (idoneo appunto per quella specifica realtà).
In tanti percorsi, ad esempio di apprendimento libero e autoguidato, che prendono avvio dagli interessi del giovane, il curricolo si costruisce in un processo in divenire, dove il campo d’azione sarà cura del genitore che copra le aree tematiche legate alle competenze chiave, ma i tracciati ed i loro tempi di percorrenza saranno generati, in misura significativa, dal dinamismo del giovane. Nulla toglie che per deliberata scelta, in taluni casi, il progetto famigliare possa coincidere o aderire, in misura variabile, al curricolo progettato in un determinata scuola presa a riferimento.
In detto progetto, le azioni e gli strumenti individuati per il fine dell’istruzione e dell’apprendimento, potranno/dovranno comprendere i vari momenti di raccordo con i servizi scolastici che lo Stato ha delegato come vigilanti a che sia rispettato il diritto dei giovani di essere istruiti e favoriti nell’apprendimento e nello stesso tempo che i genitori siano adempienti del loro dovere di istruirli (Art.30 Costituzione).
Questo è uno dei modi di accertare le capacità dei genitori, anche se non è certamente l’unico. Nella Provincia autonoma di Trento è già uno strumento che per norma deve essere prodotto dai genitori, contestualmente alla comunicazione di istruzione parentale.
Ciò che pare essere utile segnalare è che qualsivoglia modalità venga adottata, questa assuma nel suo carattere le differenze e le analogie ben presenti nell’essere scuola e nell’essere homeschooling. Farle coincidere, o meglio far combaciare la seconda con la prima, non riconosce la legittimità di una pratica educativa e di istruzione ed afferma la prevalenzadell’una sull’altra.
MIUR “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 2012/2018 capitolo CULTURA SCUOLA PERSONA “ ..Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici….”
Alla luce anche di quanto detto, risulta debole il tema delle capacità economiche, le quali, oltre a tutto un corpus di considerazioni legate alla privacy ed alla effettiva potenzialità di accertamento d’ufficio di un dirigente, in questo campo, appaiono svuotate di significato sostanziale.
Se può essere vero che genitori facoltosi siano nella potenzialità di incaricare tecnici dell’insegnamento nella quantità e qualità desiderate, è anche vero che questo non risolve la complessità degli atti educativi e di istruzione/apprendimento.
Risulta fuori luogo l’attribuzione automatica di una valenza etica e civile superiore alla categoria dell’agiatezza rispetto a quella della modestia materiale.
La rete di relazioni, il territorio, “il villaggio” possono consentire l’inverarsi di un “clima” favorevole per la crescita complessiva del giovane, il quale nella contemporaneità può giovarsi di innumerevoli fonti qualitativamente valide per gli apprendimenti.
Si potrebbe forse dire: che i genitori mostrino consapevolezza e che i dirigenti si pongano in un nobile atteggiamento di sussidiarietà (Art.118 Costituzione).