Iscrizioni scuola infanzia per i bambini tra i 3 e i 5 anni: domanda cartacea, c’è tempo fino al 10 febbraio

Sono aperte dal 21 gennaio al 10 febbraio le iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026. La differenza per la scuola dell’infanzia è che le domande sono cartacee rispetto all’iscrizione online su Unica per gli altri studenti.
Cosa serve per iscriversi alla scuola dell’infanzia?
La domanda va presentata in modalità cartacea all’istituzione scolastica.
La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione, secondo quanto previsto dall’articolo 3 – bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati l’eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
Chi può iscriversi alla scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2025/2026 entro il 31 dicembre 2025) ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
Possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2026, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2026.
Se il numero delle domande di iscrizione è superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Orario scuola infanzia
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia (fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, articolo 2, comma 5) sono pari a 40 ore settimanali. Su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative (fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
SCHEDA ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA A.S. 2025/2026