Iscrizioni e assolvimento dell’obbligo scolastico, chiarimenti dall’USR Piemonte [NOTA]

L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte pubblica una nota in cui si danno indicazioni relative al diniego di iscrizioni tardive di studenti in obbligo scolastico.
Nel richiamare la normativa di riferimento, l’USR Piemonte pone l’accento sul contenuto della nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n. 1376 del 5 agosto 2020.
Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni; in proposito si segnalano le seguenti disposizioni:
− Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”.
− legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni e obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
− Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L’istruzione obbligatoria e impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296″.
Come per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione, l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado sono regolate dalla circolare annuale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
La stessa nota ministeriale riporta le disposizioni in merito all’iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti per coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Con riferimento agli studenti con cittadinanza non italiana la disposizione di riferimento è l’art. 45 del DPR n. 394/1999, il quale recita “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”
Infine, in tema di iscrizioni tardive e diritto allo studio, si rimanda alla Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, prot. n. 1376 del 5 agosto 2020, della quale si evidenzia il passaggio sostanziale: “Le istituzioni scolastiche accettano le iscrizioni anche tardive, in tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all’istruzione […] Nel caso di impossibilità ad accogliere le iscrizioni tardive per incapienza delle classi, si invitano le istituzioni scolastiche a farsi parte attiva nell’aiutare la famiglia a trovare un’altra sistemazione consona anche attraverso il supporto degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali”.
Quest’ultimo aspetto è ribadito dalla Nota MI prot. n. 29452/2021, che recita “Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.”