Iscrizioni 2024/25, criteri per gestione domande in eccedenza. Quali sono e come vanno definiti

In vista delle prossime iscrizioni alle scuole di tutti i gradi di istruzione, vediamo quali criteri vanno definiti per gestire eventuali domande in eccedenza.
Domande online e cartacee
Le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado si presentano dalle ore 8.00 del 18 gennaio alle ore 20.00 del 10 febbraio 2024, come leggiamo nella relativa nota MIM del 12 dicembre 2023.
Si presentano in modalità online le domande di iscrizione:
- alle classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale;
- anche ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line;
- alle sole scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.
Si presentano in modalità cartacea le domande di iscrizione:
- alle sezioni della scuola dell’infanzia;
- alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
- alla terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE);
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
- ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
- agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Le domande online si presentano tramite il punto unico di accesso alle medesime, ossia tramite la Piattaforma Unica, ove sono inoltre presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”), in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”).
Domande in eccedenza: chi fa che cosa
Le domande in eccedenza vanno gestite dalle scuole, in particolare gli attori coinvolti sono il dirigente scolastico e il Consiglio di Istituto, che hanno al riguardo dei compiti ben precisi.
- Dirigente scolastico
Individua il numero massimo di iscrizioni accoglibili, sulla base delle risorse in organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili.
Supporta la famiglia nel caso in cui la scuola diretta sia l’ultima, che tratta la domanda, e non può accoglierla per mancata disponibilità di posti.
- Consiglio di Istituto
Prima dell’acquisizione delle iscrizioni, delibera i criteri di precedenza nell’ammissione delle domane di iscrizione. La delibera è pubblicata all’albo, sul sito web della scuola e, per le iscrizioni online, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dall’istituzione scolastica.
Quali criteri
Il Ministero, ferma restando l’autonomia delle scuole, indica che i criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione devono rispondere a principi di ragionevolezza, fornendo anche alcuni esempi. In particolare, il Ministero ricorda quale criterio di precedenza va seguito e ne suggerisce altri:
- provenienza dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo (da seguire); il MIM invita le scuole ad esplicitare nella delibera del Consiglio di istituto anche tale criterio;
- vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola (suggerito);
- particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale (suggerito);
- estrazione a sorte come extrema ratio.
Non va, invece, deliberato quale criterio di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione la data di invio delle stesse. Il MIM suggerisce, inoltre, di evitare l’esito di eventuali test di valutazione quale criterio di precedenza.
Infine, considerata la frequenza con cui si trattano domande di iscrizione nel corso dell’anno scolastico, (frequenza dovuta ai trasferimenti della famiglia dell’alunno e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro), il Ministero indica l’opportunità di prendere in considerazione tale casistica e quindi che il Consiglio di Istituto deliberi i relativi criteri di precedenza. Nella definizione di tali criteri, si devono tenere in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi.
Trattamento domande in eccedenza
Nel medesimo paragrafo dedicato ai criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande di iscrizione, il MIM fornisce indicazioni sul trattamento delle domande in eccedenza da parte dell’ultima scuola che tratta la domanda. Nello specifico:
- la scuola, indicata nel modulo di iscrizione come seconda o terza scelta, deve trattare con priorità (e quindi dare precedenza) le domande pervenute come prima scelta entro i previsti termini, ossia entro il 10 febbraio 2024 (com’è noto, infatti, è possibile indicare nel modulo di iscrizione una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non abbia disponibilità di posti);
- l’ultima scuola che tratta la domanda, se impossibilitata ad accoglierla (per mancanza di posti), deve affiancare la famiglia nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e accertarsi dell’avvenuta iscrizione dell’alunno;
- gli ATP, nell’ambito dell’individuazione suddetta, supportano i dirigenti scolastici, interessandosi direttamente di eventuali casi particolari, in riferimento alla collocazione territoriale delle scuole (soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione) e/o di specifici indirizzi di studio per il secondo ciclo.
Il MIM evidenzia, infine, l’importanza del supporto alla famiglia, al fine di individuare una scuola in grado di accogliere l’iscrizione. Ciò, scrive sempre il Ministero, assume un rilievo ancora maggiore per gli alunni/studenti in età dell’obbligo alla luce dell’art. 12 del DL n. 123/2023 (convertito in L. 159/2023) legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente il rafforzamento delle misure relative al rispetto dell’obbligo di istruzione.
Il supporto succitato, la cui responsabilità ricade su scuole e ATP, va fornito anche in caso di impossibilità di accoglimento di domande di iscrizione in corso d’anno (impossibilità dovuta a mancanza di posti).