Iscrizioni 2019/20, chi decide in caso di genitori separati. Normativa e compilazione domanda
Le iscrizioni, per l’a.s. 2019/2020, si effettueranno dal 7 al 31 gennaio 2019, mentre dalla giornata di ieri si sono aperte le funzioni per la registrazione al portale del Miur per le istanze da presentare online.
Iscrizioni 2019/20, dal 27 dicembre registrazione famiglie. Come fare
Un quesito ricorrente riguarda chi deve iscrivere i figli in caso di genitori separati. Per rispondere a tale quesito dobbiamo fare riferimento a quanto previsto in materia dal Codice Civile.
Decisioni di maggiore/minore interesse per il figlio
E’ necessario prima di tutto fare una distinzione delle azioni genitoriali, che vengono classificate in:
- azioni che hanno per oggetto decisioni di maggiore interesse per il figlio;
- azioni che hanno per oggetto decisioni diverse da quelle di maggiore interesse.
Gli articoli 337 bis-ter-quater e seguenti del C.C. disciplinano l’Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
L’art. 337 – ter del C.C. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (a meno che venga stabilito il contrario) anche in caso di separazione.
Lo stesso articolo indica quali sono le decisioni di maggiore interesse per i figli, cioè quelle relative all’Istruzione, all’Educazione e alla Salute (possono considerarsi tali, aggiungiamo a titolo esemplificativo, le decisioni relative al percorso formativo ed educativo da far intraprendere ai figli o a eventuali scelte riguardanti la loro salute), distingue dalle decisioni di maggiore interesse quelle di ordinaria amministrazione e indica quali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori e quali possono essere prese disgiuntamente.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli (Istruzione, educazione e salute), leggiamo nel suddetto articolo, devono essere prese da entrambi i genitori, a meno che sia stato stabilito diversamente dal giudice.
Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, invece, possono essere prese disgiuntamente.
Iscrizioni a scuola
L’iscrizione a scuola, quindi il percorso formativo da far intraprendere, rientra certamente tra le decisioni di maggiore interesse per il figlio, pertanto la medesima va condivisa da entrambi i genitori, a meno che il giudice abbia deciso diversamente.
Indicazioni Miur
Quanto suddetto è stato ripreso anche da una nota MIUR del 2 settembre 2015, ove si legge: “ Si suggerisce che laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
In conclusione, il genitore separato che procede alla compilazione del modulo domanda, sia esso online che cartaceo, dichiara di aver compiuto la scelta nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, assumendosene la responsabilità.
Lo speciale di OS sulle iscrizioni