Iscrizione GPS con riserva e conseguimento titolo all’estero, si pronuncia il TAR

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La questione oggetto del giudizio in commento è comune a molti contenziosi interessando la condizione di coloro che, avendo conseguito all’estero l’abilitazione per l’insegnamento ed avendo presentato nei termini previsti per la partecipazione alla procedura la relativa domanda per il riconoscimento del titolo ai sensi del D.lgs. 206 del 2007, hanno chiesto l’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS. Si pronuncia il TAR con sentenza del 7 aprile 04093/22 a favore della tesi dei ricorrenti.

Il fatto contestato
L’Amministrazione ministeriale ha inteso limitare l’applicazione della previsione di cui alla richiamata lett. e), comma 4, dell’art. 7 della ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, esclusivamente agli aspiranti ad essere iscritti nelle GPS originarie e non anche a coloro che avessero successivamente maturato tale condizione al fine di potersi iscrivere negli elenchi aggiuntivi di cui al successivo d.m. 51/2021, ritenendo che, in quest’ultimo caso, alla scadenza fissata del 31 luglio 2021, dovesse essere già intervenuto il decreto di riconoscimento del titolo estero ai sensi D.lgs. 206 del 2007, non essendo sufficiente ai fini dell’iscrizione, sia pure con riserva, la sola presentazione della domanda di riconoscimento al Ministero competente.

Illegittima l’interpretazione restrittiva ministeriale

Ritiene il Collegio che siffatta interpretazione restrittiva dell’Amministrazione appaia illegittima per contrasto con quanto previsto con la richiamata disposizione (art. 7, co.1 lett. e) di cui all’o.m. 60 del 2020, della quale il successivo d.m. 51/2021 risulta essere meramente attuativo (art. 10).

I c.d “elenchi aggiuntivi” delle GPS, infatti, in base alla stessa disciplina ministeriale e, prima ancora, alla previsione normativa di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si configurano come un aggiornamento delle presupposte graduatorie provinciali, consentendo un ampliamento della platea dei docenti cui poter assegnare per l’anno scolastico 2021-2022 le supplenze con contratto a tempo determinato, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti necessari per accedere alle stesse.
La stessa previsione normativa da ultimo richiamata non distingue i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nelle GPS da quelli utili per l’iscrizione nei corrispondenti elenchi aggiunti, dovendosi intendere che, per entrambi, possa essere consentita l’iscrizione, “anche con riserva di accertamento del titolo, (di) coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.”

Illegittimo escludere gli iscritti con riserva dalla GPS avendo conseguito il titolo nei termini di legge

Ne consegue che, avendo l’Amministrazione con la precedente o.m. n. 60 del 2020 consentito l’iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all’estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non possa se non essere estesa anche ai fini dell’iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all’art. 7 dell’anzidetto decreto ministeriale all’o.m. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi non disciplinato. Ciò posto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, il ricorso deve trovare accoglimento per quanto attiene all’esclusione di parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS in cui ha chiesto di essere inserita con riserva, non essendo controverso il fatto che parte ricorrente abbia effettivamente presentato, nei termini anzidetti, la domanda di riconoscimento del relativo titolo di abilitazione conseguito in Romania.

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