Iscrizione anticipatario negata per carenza di posti nella sezione prescelta: è legittimo escludere il bimbo perché non ha compiuto 6 anni?

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L’ordinamento consente di iscrivere alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Un anticipario veniva escluso dalla graduatoria per accedere all’unica sezione improntata ad un particolare metodo.

Il TAR Trentino Alto Adige – Trento (Sezione I, Sentenza 10 maggio 2019, n. 79) ha rigettato la doglianze dei genitori, rilevando che i bambini per cui è insorto l’obbligo scolastico (che hanno compiuto 6 anni) hanno priorità rispetto agli anticipatari, e che l’Amministrazione deve tener conto del numero di posti disponibili nella sezione, come è avvenuto nel caso in esame. Il Tar ha infine evidenziato che l’iscrizione in anticipo del bambino risultava consentita, ma in una sezione diversa da quella prescelta dai genitori ricorrenti.

La vicenda

Due genitori hanno richiesto al Tar del Trentino Alto Adige l’annullamento del provvedimento con cui era stata negata l’iscrizione del proprio figlio all’unica sezione improntata ad un particolare metodo di una scuola primaria. Tale bimbino avrebbe compiuto i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno successivo, termine ultimo fissato dalla legge per l’accoglimento, da parte delle scuole, dei bambini cd. anticipatari, cioè dei bambini per i quali non è ancora insorto l’obbligo scolastico.

La normativa

 Nel caso in esame ha assunto rilievo decisivo l’interpretazione dell’art. 4, commi I e II, del D.P.R. n. 89/2009, il quale prevede che:

  • sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento” (comma 1),
  • possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento” (comma 2).

La posizione degli anticipatari, ai fini dell’iscrizione, non è equiparata ai bimbi per cui è insorto l’obbligo scolastico

 Per il Tar “(…) alcuna subordinata posizione può essere dunque attribuita a quanti esercitino nell’interesse dei loro figli l’opzione per la loro immediata iscrizione all’anno scolastico rispetto a quanti vi siano invece obbligati in ragione dell’anticipato compimento dell’età rispetto ai primi: l’esercizio di detto diritto non può, infatti, che incondizionatamente equipararli ai fini della precedenza nell’iscrizione al plesso di riferimento, atteso che, in difetto, verrebbe disconosciuto un diritto che, dopo il suo esercizio, è destinato a produrre identici effetti rispetto a quanti siano soggetti ad un obbligo cui non è dato sottrarsi”. Il Collegio ha infatti osservato che nella specie, nella formazione della graduatoria ai fini dell’iscrizione all’unica sezione della scuola interessata, erano stati anteposti tutti i bambini che compivano 6 anni di età entro il 31 dicembre, rispetto a quelli che li avrebbero compiuti entro il 30 aprile, in base alla delibera della Giunta provinciale, la quale:

  • fissa inderogabilmente in sole 25 unità il numero massimo degli alunni ammessi a frequentare la sezione,
  • prevede l’obbligo di iscrivere “al primo anno del primo ciclo i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento”, confermando altresì la possibilità di iscrivere “al primo anno del primo ciclo, su richiesta, anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2020”, possibilità evidentemente subordinata alla disponibilità di posti nella sezione.

La soggezione del bambino all’obbligo scolastico è prioritario criterio per stilare la graduatoria della specifica sezione interessata

 Il criterio in base al quale formare la graduatoria degli ammessi a frequentare la sezione contempera l’adempimento dell’obbligo scolastico col limitato numero di posti disponibili in tale sezione: nella specie, il numero delle domande di ammissione a frequentare la sezione era stato superiore al numero dei posti disponibili, quindi se la domanda relativa al figlio dei ricorrenti fosse stata accolta, sarebbe stato escluso uno dei bambini per i quali era già insorto l’obbligo scolastico e per i quali era stata parimenti esercitata l’opzione per la sezione.

I bambini per cui è insorto l’obbligo scolastico hanno priorità rispetto agli anticipatari, ma solo relativamente alla “specifica sezione” richiesta

 Per il Tar, il riferimento alla possibilità di iscrivere i bambini anticipatari configura in capo all’Amministrazione un vero e proprio potere amministrativo, il cui esercizio impone, stante la previsione dell’art. 4, comma II, del D.P.R. n. 89/2009, la prioritaria soddisfazione delle domande di ammissione relative ai bambini per i quali sia insorto l’obbligo scolastico e, più specificamente, di tener conto innanzitutto del numero di posti disponibili nella sezione, come è avvenuto nel caso in esame. Il Tar ha infine evidenziato che l’iscrizione in anticipo del figlio dei ricorrenti risultava consentita, bensì in una sezione diversa da quella prescelta dai ricorrenti stessi. Questa tuttavia, nel corso del giudizio amministrativo, era divenuta incapiente.

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