Iscrizione alunni stranieri, seguono le procedure online. Cosa devono fare scuole in caso di assenza codice fiscale
Attenzione alle differenze per le iscrizioni tra stranieri provenienti da paesi della Comunità europea e non. Cosa accade se lo studente non ha ancora il codice fiscale?
Attenzione alle differenze per le iscrizioni tra stranieri provenienti da paesi della Comunità europea e non. Cosa accade se lo studente non ha ancora il codice fiscale?
Per gli alunni con cittadinanza non italiana senza codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
Gli alunni stranieri, dunque, seguono la procedura online, anche se bisogna stare attenti agli stranieri di paesi membri dell'UE e non.
Nel primo caso, ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 gli studenti sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.
Nel caso di minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani: ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251.
Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di studio, la normativa di riferimento è la nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011