Iscritta in GPS indica voto errato del diploma, ma non viene esclusa dalle graduatorie. Cosa ha detto il Tar

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Con il ricorso una signora ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con il quale è stata disposta la sua esclusione dalle graduatorie provinciali di supplenza (G.P.S.) del personale docente ed educativo. L’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 7 comma 9 della ordinanza ministeriale n. 60/20 del 10.7.2020 (“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”), a seguito dell’esito negativo delle verifiche effettuate dalla scuola con cui è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato sulle dichiarazioni presentate nella domanda circa la votazione ottenuta nel diploma triennale di scuola magistrale. In particolare, la ricorrente ha indicato una data votazione, laddove il diploma non riporta la votazione complessiva, ma i voti per le singole materie. Per il TAR Regionale per la Liguria con sentenza del 04/07/2022 N. 00577/2022 ora in commento, il ricorso è accolto.

La disciplina delle dichiarazioni non veritiere e quella del licenziamento sono diverse
Giova premettere come nel caso si specie si controverta soltanto dell’esclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza per l’esistenza di dichiarazioni non corrispondenti a verità relativamente al titolo di accesso, ai sensi dell’art. 8 commi dal 7 al 10 dell’O.M. n. 60/2020, non già della valutazione di tali fatti dal punto di vista disciplinare in vista della possibile sanzione del licenziamento ex art. 55-quater comma 1 lett. d) del D. Lgs. 165/2001 (“Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: […] d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”), questione che è tuttora oggetto di un procedimento disciplinare sospeso, e che comunque esulerebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Si tratta di due aspetti (esclusione di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare) che, per quanto indubbiamente connessi, sono oggetto di discipline differenziate, la prima delle quali soltanto rilevante nel caso di specie.

La norma
Orbene, come ben chiarito dall’art. 8 commi 8-10 dell’O.M. n. 60/2020, che richiama espressamente il D.P.R. n. 445/2000, l’esclusione dalla graduatoria per l’accertamento di dichiarazioni non corrispondenti a verità opera automaticamente e de iure, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”).
Sennonché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la ratio della norma in esame non è quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità, in quanto la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, costituisce effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti, per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare (cfr. Cass., S.L., 11.7.2019, n. 18699; Consiglio di Stato, V, 13 novembre 2015, n. 5192), e non è intesa a sanzionare la falsità di dichiarazioni del tutto irrilevanti rispetto al conseguimento di un determinato beneficio (nel caso di specie, l’ammissione alla graduatoria).

La non corrispondenza tra il punteggio dichiarato e quello effettivo non può determinare l’automatica esclusione dalla graduatoria
Ciò posto, è pacifico e non contestato che la ricorrente fosse in possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio cioè del titolo prescritto per l’accesso alla graduatoria, mentre la oggettiva non corrispondenza del punteggio dichiarato rispetto a quello effettivamente conseguito avrebbe giustificato – al più – la rideterminazione del punteggio e della posizione assegnata ex art. 8 commi 6 e ss. O.M. n. 60/2020).
Circostanza – peraltro – che è da parimenti da escludersi, in quanto l’ordinanza ministeriale prevede espressamente, nell’allegato A/1, che “qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti 8 punti”.
Nel caso di specie,  conclude il TAR in questo pronunciamento importante, il titolo riporta i voti in decimi per le singole materie, ma non il punteggio finale in sessantesimi o in centesimi: con la conseguenza che la falsa dichiarazione sarebbe risultata addirittura controproducente per la ricorrente, ciò che pare sufficiente ad escludere il dolo.

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