INVALSI ordine di servizio per i docenti possibile

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Il comma 2 dell’art. 51 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 così recita: “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176” che, a sua volta prevede “A decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.”

Quindi, l’obbligatorietà delle prove Invalsi è stata imposta per legge che definisce “attività ordinaria” le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, quindi rientranti tra le attività funzionali all’insegnamento contemplate dal Contratto 2006/2009 che, all’art. 29, prevede la valutazione e la correzione degli elaborati.

Il Regolamento dell’Autonomia

La somministrazione e la correzione delle prove Invalsi sono obblighi di servizio, a cui il docente non può sottrarsi.

Inoltre, l’art. 10, comma 1, del DPR 275/99 (Regolamento dell’Autonomia) attribuisce al MIUR e non al Collegio dei docenti la facoltà di fissare metodi e scadenze per le rilevazioni periodiche (1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche).

Ci sono state azioni da parte di docenti che hanno denunciato il dirigente scolastico che li aveva obbligati, con un ordine di servizio, a somministrare e correggere le prove INVALSI.

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste con sentenza n. 212/2012, per esempio, ha dato loro torto.

Le prove Invalsi attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso

Le prove Invalsi attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento, e la loro effettuazione avviene in modo uniforme su base nazionale. Si tratta, dunque, di una materia sottratta all’autonomia del singolo istituto scolastico che trova disciplina uniforme e competenze unitarie nell’ambito del territorio nazionale. ln particolare, è proprio e significativamente il regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che, all’art. 10, comma 1, DPR 275/1999 prevede che “per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche”.

Rilevazioni previste da tempo nel nostro ordinamento

Rilevazioni periodiche in ordine all’efficienza ed agli standard di qualità del sistema scolastico sono dunque da tempo previste dal nostro ordinamento e la decisione in ordine alla loro effettuazione, nonché ai metodi della loro effettuazione, è demandata alla competenza Ministeriale, non al singolo istituto scolastico.

Competenza dell’ente pubblico Invalsi

Alla originaria competenza Ministeriale si è affiancata nel tempo la competenza dell’ente pubblico Invalsi, che può ritenersi, sotto tale profilo, un ente strumentale allo svolgimento di una funzione dello Stato, per del Ministero dell’Istruzione (art. 1 L. 53/2003); tale ente, annovera, in particolare, tra le proprie attribuzioni quella di effettuare “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità” degli studenti (art. 3, L.53/2003) al fine del “progressivo miglioramento e l’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione”.
Successivamente, l’art. 17 del D.Lgs 213/2009 ha attribuito all’invalsi ulteriori competenze, sempre relative alla finalità di miglioramento ed armonizzazione del sistema educativo nazionale, tra le quali quella di promozione di periodiche rilevazioni nazionali, apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale.

Il Ministero e l’INVALSI

Alla luce del quadro normativo sinteticamente richiamato si può dunque ritenere che l’effettuazione di rilevazioni periodiche funzionali al monitoraggio dello standard e del miglioramento del sistema scolastico è previsto dall’ordinamento in al Ministero della pubblica istruzione che ne dispone e cura lo svolgimento anche avvalendosi di un ente strumentale, l’Invalsi, le cui competenze sono del pari normativamente previste proprio con riferimento allo svolgimento, tra le altre, delle funzioni di rilevazione di cui si discorre.

In relazione a tale funzione, non risulta sussistere alcuna competenza decisionale in capo al singolo istituto scolastico ed in particolare al Collegio Docenti (né ad alcun docente) in ordine alla possibilità di effettuare o di non effettuare le prove.

Collegio dei docenti senza alcuna competenza su INVALSI

Del resto, Si è visto come proprio il regolamento sull’autonomia scolastica accentra, invece e significativamente, in capo al Ministero, la funzione di rilevazione degli apprendimenti in riferimenti ai livelli di competenza nazionali ed Europei.
Né sussiste, dicevamo, un residuo margine decisionale sull’effettuazione delle rilevazioni in capo al Collegio Docenti del singolo istituto.

Invero, le competenze di tale organo sono previste dall’art. 7 del D.lgs. 297/94, il quale assegna al Collegio Docenti attribuzioni sulla programmazione dell’attività educativa, sulla suddivisione delle ore alle discipline e alle educazioni, sulle classi, sulla suddivisione dell’anno scolastico in periodi, in tema di scelta di libri di testo, di aggiornamento dei docenti e dell’articolazione dell’orario delle lezioni, di verifica dell’efficacia dell’azione didattica, sulla base del suo andamento complessivo, in relazione agli obiettivi programmati, nonché competenze di carattere elettivo o meramente consultivo.

Nessuna competenza risulta, dalla lettura di tale articolo, attribuita al Collegio Docenti in relazione alla decisione circa lo svolgimento o meno delle prove di cui si discorre.

CdD, solo facoltà propositive di modalità organizzative

Se ne deduce, anche in relazione alla previsione in capo al Collegio Docenti di competenze meramente propositive in materia di miglioramento dell’attività scolastica nonché in materia di formulazione di proposte per lo svolgimento delle lezioni e “delle altre attività scolastiche ” (lett. d)” che al Collegio Docenti potrebbero tutt’al più riconoscersi facoltà propositive di modalità organizzative per conciliare lo svolgimento delle rilevazioni di che trattasi con l’ordinaria attività didattica, ma giammai in ordine alla decisione sullo svolgimento o meno delle stese, come pretenderebbe parte ricorrente.
Inoltre, ad abundantiam, si rileva che l’attività di somministrazione e delle prove Invalsi ben può farsi rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL vigente per il corpo docente, essendo l’attività relativa alla loro correzione inquadrabile come attività funzionale all’insegnamento (nella prospettiva del miglioramento degli standards del sistema scolastico cui dette rilevazioni mirano), ovvero, con riferimento alia di somministrazione in orario di ordinaria attività di silenzio, attività di vigilanza sugli studenti, del pari doverosa ex art. 29, CP. 5, CCNL.

Un ordine di servizio non è illegittimo

Alla luce di quanto esposto, risulta destituita di ogni fondamento la censura, che alcuni docenti, oggi e ieri, hanno fatto relativamente all’illegittimità dell’ordine di servizio, dovendosi evincere dal sistema l’obbligatorietà dello svolgimento delle prove dell’ente Invalsi nell’istituzione scolastica e per il singolo docente in ordine al loro espletamento, correzione e tabulazione comprese.

Le discussioni in collegio dei docenti

Su tale questione, sulla quale si sono consumati infinite discussioni nei collegi dei docenti, la problematica è, così, risolta a monte. Dunque, appare superfluo ricordare che gli organi collegiali non solo non possono deliberare la <non> effettuazione delle suddette rilevazioni ma se lo facessero violerebbero anche la norma penale configurandosi la scelta come “interruzione di pubblico servizio”. Evidentemente, sarebbe auspicabile una più chiara definizione degli impegni INVALSI a livello contrattuale. Parimenti è necessario far luce su taluni aspetti organizzativi collegati alle giornate individuate per le prove INVALSI.

Tribunale di Parma con la sentenza n. 441/2012 del 4 gennaio 2013

Anche il giudice del Lavoro del Tribunale di Parma con sentenza n. 441/2012 del 4 gennaio 2013 ha dato torto ai docenti che ritenevano la non obbligatorietà del servizio (almeno per la componente correzione e tabulazione).

Il Tribunale di Parma ribadisce che l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) è disciplinato dall’art.17 del D.lgs. 213/09, per il quale “Nell’ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l’INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:

a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell’elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione”; ancora, l’art.3 della legge 53/2003 lett.

b) attribuisce all’INVALSI “ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione” il compito di “effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative”.

La competenza dell’INVALSI non può essere esclusa né da disposizioni del contratto collettivo né da disposizioni di legge precedenti

La competenza dell’INVALSI di effettuare verifiche periodiche per verificare le conoscenze degli studenti deriva, pertanto, direttamente dalla legge, per cui tale competenza non può essere esclusa né da disposizioni del contratto collettivo né da disposizioni di legge precedenti quali il d.lgs. 165/2001 o il d.lgs.297/94; neppure l’effettuazione delle prove INVALSI può essere condizionata da una apposita previsione del Collegio docenti, posto che le decisioni in merito sono attribuite al Ministero dell’Istruzione e non ai singoli istituti scolastici.

INVALSI, ente pubblico

Nell’ottica del legislatore, l’INVALSI è un ente pubblico che si affianca al Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda il dovere dello Stato di impartire l’istruzione ai sensi dell’art.34 della Costituzione; conseguentemente, viste le competenze specifiche dell’INVALSI in tale materia, la sede nella quale le verifiche sopra citate debbano essere non può che essere quella della scuola, unico luogo deputato dal citato art.34 per la somministrazione dell’istruzione, concetto in cui rientrano anche le prove di verifiche INVALSI.

L’affiancamento

L'”affiancamento” di cui sopra è reso evidente dalla stessa lettera b) dell’art.17 D.Lgs. 213/2009 in base al quale INVALSI ha una funzione di “supporto e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti”.

L’attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI può comunque rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL per il corpo docente

Come poi già rilevato dal giudice del lavoro di Trieste con sentenza del 3.7.2012, l’attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI può comunque rientrare tra le attività previste dall’art. 29 del CCNL per il corpo docente, essendo l’attività relativa alla correzione inquadrabile come funzionale all’insegnamento ovvero, con riferimento alla fase di somministrazione in orario di ordinaria attività di servizio, attività di vigilanza degli studenti prevista dall’art.29 comma 5 CCNL.

Per il decreto relativo alla “Buona scuola” si tratta di attività ordinaria

Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 (Buona Scuola) disciplina la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo e negli esami di Stato, dove l’attività dei docenti, quelle svolte durante la somministrazione delle prove Invalsi sono ormai considerate a tutti gli effetti ordinarie.

Gli articoli 4/3 e 7/5 recitano chiaramente che “Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto.”

Ne consegue, dunque, che il decreto ha stabilito che le attività di somministrazione e correzione delle prove Invalsi fanno riferimento all’attività ordinaria del docente, e non, dunque, alle attività aggiuntive.

FAC SIMILE ORDINE DI SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PROVE E INSERIMENTO DATI

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