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Invalidi civili e 30 giorni per cure: ecco a chi spettano e quali sono i criteri di fruizione

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I lavoratori mutilati ed invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 51% hanno diritto a 30 giorni per cure.

Roberto scrive

Salve chiedevo se è vero che chi ha invalidità può usufruire di 30 giorni aggiuntivi di permessi retribuiti per cura di patologie senza essere decurtato stipendio già misero. grazie

A chi spetta

L’istituto è stato introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 119/2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011. Possono fruire del congedo i dipendenti che abbiano un’invalidità riconosciuta superiore al 50%. Il congedo non può superare i 30 giorni all’anno (riferiti all’anno solare, non scolastico), fruibili in modo continuo o frazionato.

Criteri, modalità di fruizione e cosa presentare a scuola

Per fruire dei giorni devono rientrare nella fattispecie tutte quelle prestazioni terapeutiche che, diverse da mere somministrazioni di farmaci o accertamenti semplici sia pure finalizzati a cure (quali, ad es. esami ematologici e similari), richiedono l’intervento di struttura sanitaria specializzata o di personale sanitario che somministri la cura.

Per fruire del congedo l’interessato deve presentare al datore di lavoro:

  • domanda con l’indicazione dei giorni di congedo che si intendono fruire;
  • richiesta del medico ASL o medico di base ovvero struttura sanitaria pubblica o convenzionata che attesti la “…necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta…” (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 119/2011);
  • idonea documentazione che certifichi, al rientro in servizio, l’avvenuta sottoposizione alle cure (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 119/2001): attestazione rilasciata dal sanitario o dalla struttura che ha eseguito la prestazione che indichi i giorni di sottoposizione alle cure. Quando si tratti di un ciclo di cure, cioè di un “unico” trattamento terapeutico comprensivo di prestazioni continuative protratte nel tempo, è possibile produrre anche una “attestazione cumulativa” dell’avvenuta effettuazione della cura (cioè, un’unica attestazione con indicazione dei singoli giorni in cui è stata erogata ciascuna prestazione).

Conclusione

Dalla normativa richiamata è chiaro come i 30 gg. non spettano solo perché si ha una invalidità superiore al 50%, ma deve esserci anche il ricorso a prestazioni terapeutiche che richiedono l’intervento di struttura sanitaria specializzata o di personale sanitario che somministri la cura con un iter ben preciso come sopra descritto.

Si ricorda che il congedo non rientra nel periodo di comporto, ma segue comunque il regime economico della malattia: il congedo viene retribuito secondo il regime economico delle assenze per malattia ai sensi dell’art. 17, comma 8; ai dipendenti pubblici si applica, per i primi 10 giorni di malattia, la decurtazione prevista dall’art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008.

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