Integrazione al trattamento minimo, cosa c’entra in coniuge?

Per avere diritto all’integrazione al trattamento minimo sono determinanti anche i redditi del coniuge.
L’integrazione al trattamento minimo spetta al pensionato che con i suoi contributi non raggiunge un importo pensionistico che gli sia sufficiente a garantire una vita dignitosa. Quando, quindi, l’assegno della pensione è al di sotto di un determinato importo viene integrato con il trattamento minimo. Rispondiamo ad una nostra lettrice che ci scrive:
E giusto essere andata in pensione con 19 anni di marche nel 2019 avendo le marche anteriore al 96. quindi diritto acquisito a 67 anni con blocco Fornero. Oggi dopo 3 anni mi hanno tolto quasi tutta l”integrazione al minimo? Cosa c’entra il coniuge? Grazie per chi mi darà una risposta
Integrazione al minimo e redditi del coniuge
Il trattamento minimo, quindi, è un aiuto che lo Stato riconosce ai pensionati il cui importo della pensione mensile è troppo basso (al di sotto del minimo vitale) aumentando, di fatto, l’importo dell’assegno mensile fino al raggiungimento di una cifra stabilita annualmente. Per il 2022 l’importo del trattamento minimo è fissato in 524,34 euro mensili.
Ma non basta avere una pensione bassa per avere diritto al trattamento minimo visto che il soggetto deve essere in possesso anche di determinati requisiti reddituali personali e coniugali.
Per il soggetto non coniugato il limite di reddito annuo per avere diritto all’integrazione in forma intera e pari a 6816,42 euro annui (ovvero l’importo annuale del trattamento minimo stesso); per averne diritto in forma parziale deve avere un reddito che non superi di 2 volte il trattamento minimo stesso ( 13632,84 euro l’anno).
Se, il soggetto, invece, è coniugato la questione è diversa. Solo per le pensioni liquidate prima del 1994, infatti, il reddito coniugale è ininfluente. Per quelle liquidate a partire dal 1 gennaio 1994 oltre al reddito personale è necessario rispettare anche quello coniugale. Il beneficiario, quindi, non deve superare il reddito personale sopra descritto ed in aggiunta il suo reddito sommato a quello del coniuge non deve superare di 4 volte il trattamento minimo annuo (27265,68 euro) per avere diritto al trattamento minimo intero.
Se i redditi coniugali, pur superando la cifra sopra citata rimangono inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS (34082,1 euro annui) l’integrazione spetta in forma parziale.
Per averle ridotto l’integrazione al minimo spettante, quindi, molto probabilmente i suoi redditi sommati a quelli di suoi marito sono superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo ma inferiori a 5 volte lo stesso. I redditi del coniuge, quindi, sono determinanti per il diritto all’integrazione.
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