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Inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri: gli allegati (PDP, schede valutazione e monitoraggio)

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La presenza sempre più evidente di minori stranieri nelle nostre scuole si inserisce come fenomeno dinamico in una situazione caratterizzata da profonde trasformazioni sociali, culturali, di organizzazione scolastica.

La fluidità di un fenomeno in piena evoluzione è accompagnata dai primi segnali di stabilizzazione del processo migratorio, sia per i progetti e le scelte di vita delle famiglie, sia per la quota crescente di minori di origine immigrata che nascono in Italia e compiono nelle nostre scuole l’intero percorso degli studi.

Di fronte a nuclei familiari che tendono a mantenere viva nelle giovani generazioni l’impronta culturale dei paesi di origine, fatto questo comprensibile e per certi aspetti giusto, alle nostre scuole, attraverso lo studio della lingua italiana e delle varie discipline, spetta il compito di avvicinare gli alunni stranieri alla nostra cultura, con un percorso che dovrebbe portare alla comprensione, al coinvolgimento emotivo, alla maturazione di un forte senso di appartenenza.

La sfida, come si può vedere, non è di poco conto ma ad essa non ci si può sottrarre, pena veder crescere giovani che si sentiranno estranei rispetto al paese che li ospita, con tutti i rischi che una tale condizione può comportare.

Da questo punto di vista, la scuola deve elaborare strumenti di lavoro che indichino il percorso, la strada, i passaggi da compiere di volta in volta in modo da pervenire al traguardo finale.

Il protocollo di accoglienza

Il documento, frutto delle esperienze, degli studi e delle riflessioni di tanti, intende presentare una modalità corretta e pianificata con la quale accompagnare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri.

In maniera più specifica, attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di accoglienza l’Istituto Comprensivo si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • facilitare l’ingresso a scuola dei bambini e dei ragazzi stranieri;
  • entrare in relazione con la famiglia immigrata;
  • indicare il percorso corretto per individuare la classe in cui inserire l’alunno;
  • favorire un clima di accoglienza e di accettazione nella scuola;
  • promuovere la collaborazione tra i docenti delle diverse aree disciplinari e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.

Riferimenti normativi

Nel tempo, sono state emanate norme che rappresentano per noi una preziosa risorsa per far fronte all’emergere del fenomeno migratorio, la C.M. 301 del 1989 relativa all’Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo.

La promozione e il coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio, introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale, considerato inizialmente come risposta ai problemi degli alunni stranieri, in particolare per quel che concerne l’apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e della cultura d’origine.

Significativa è, anche, la C.M. n° 73 del 2 marzo 1994 nella quale si afferma che: “L’educazione interculturale si basa sulla consapevolezza che i valori che danno senso alla vita non sono tutti nella nostra cultura, ma neppure nelle culture degli altri; non tutti nel passato, ma neppure tutti nel presente o nel futuro.

Educare all’interculturalità

Educare all’interculturalità significa costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel rispetto dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e di solidarietà”. Sempre nella stessa C.M. si segnala la grande importanza di una progettualità efficace in termini di strategie, risorse, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari, e di una cultura di rete tra scuole e territorio.

Poiché non rientra nell’economia e nelle finalità di questo documento prospettare una analisi storica inerente l’evoluzione giuridica dell’approccio alla questione dell’accoglienza degli alunni stranieri, chiamiamo subito in causa i riferimenti normativi essenziali per la riflessione che stiamo qui sviluppando, prendendo in considerazione:

  • Il Testo Unico, del 1994, in materia di istruzione;
  • la legge n° 40 del 1998;
  • la Circolare Ministeriale 23 settembre 1998; • il DPR 394 del 1999.

La Legge 40 del 6 Marzo 1998

Per quanto attiene alla Legge 40 del 6 Marzo 1998, occorre far riferimento all’art. 36 “Istruzione e gli stranieri. Educazione interculturale”.

Fra l’altro vi si afferma:

I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.

La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:

  • l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
  • la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo;
  • la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento dei titolo dell’obbligo o dei diploma di scuola secondaria superiore;
  • la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
  • la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia.

Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

  • delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento;
  • dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati:
  • dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall’estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
  • dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5”.
  • Se la legge fin qui illustrata definisce alcuni elementi di principio, il DPR 394 entra maggiormente nello specifico delle questioni, con indicazioni di basilare importanza per consentire alle scuole di affrontare al meglio il percorso di accoglienza e di inserimento degli alunni stranieri.

In maniera specifica, dobbiamo far riferimento all’art.45 qui di seguito riportato integralmente.

Art. 45 – Iscrizione scolastica

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti sempre nella scuola dell’obbligo e con riserva negli ordini successivi.

L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

Ruolo del collegio dei docenti

Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali interne alla scuola o mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, da realizzarsi in orario scolastico o extrascolastico anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.

Le proposte, i criteri, la documentazione e il PDP

Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell’opera di mediatori culturali qualificati.

Di fondamentale importanza è anche la circolare Ministeriale della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998, un testo normativo nel quale si stabilisce che la mancanza di vaccinazioni non può in alcun modo precludere l’ingresso a scuola dell’obbligo, né la regolare frequenza degli alunni stranieri.

SCHEDA DI OSSERVAZIONE CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

PDP ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO A

MONITORAGGIO PDP – I QUADRIMESTRE

CONSENSO DELLA FAMIGLIA PER PDP

SCHEDA OSSERVAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI

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