Insegnanti di sostegno nella Buona Scuola: vincolo quinquennale, mobilità in ambiti territoriali, utilizzazione DOS
L’integrazione scolastica degli alunni disabili, l’organico dei posti di sostegno e il ruolo degli insegnanti di sostegno sono temi importanti presi in considerazione nella legge 107 (riforma “Buona scuola”), nei commi 75 e 181.
L’integrazione scolastica degli alunni disabili, l’organico dei posti di sostegno e il ruolo degli insegnanti di sostegno sono temi importanti presi in considerazione nella legge 107 (riforma “Buona scuola”), nei commi 75 e 181.
Nel comma 75 viene preso in esame l’organico sul sostegno e i criteri per la sua determinazione e si fa riferimento alla normativa vigente che viene citata esplicitamente:
“ L'organico dei posti di sostegno e' determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Per comprendere meglio i criteri ai quali si fa riferimento risulta utile ricordare cosa prevede la normativa citata nel comma 75.
Nell'articolo 2, comma 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si stabilisce la consistenza dell’organico sul sostegno per il triennio 2008/2010 con la disposizione sulla sua rideterminazione, in valore percentuale, per gli anni scolastici successivi, 2013/14 – 2014/15 e 2015/16:
“ La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La predetta percentuale e' rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e' pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016”
Consistenza e valori percentuali confermati nell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
Nell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, viene autorizzata l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi e vengono chiariti i criteri e indicati i soggetti competenti per l'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap che ha diritto, quindi, all’insegnante di sostegno:
“ Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”
Nell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione tra enti e strutture coinvolte per arrivare alla formulazione di idonee certificazioni utili per adeguare gli organici alle esigenze formative degli alunni :
“ b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi”
Con la legge 107, quindi, nel comma 75, relativamente all’organico sul sostegno, non sono previste modifiche rispetto alla normativa vigente sopra citata.
Nel comma 181 alla lettera c) si sottolinea la necessità di rispettare il principio di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, con la raccomandazione di promuovere l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscere le differenti modalità di comunicazione attraverso una serie di punti indicati secondo una numerazione progressiva:
la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
- la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
- l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
- la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico – didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo – relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
- la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Risultano previste, quindi, importanti e sostanziali novità, sia per la definizione del ruolo del personale docente di sostegno per il quale, nel punto 1, si ipotizza l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria, sia per le modalità e i criteri relativi alla certificazione per i quali, nel punto 5, si auspica una revisione al fine di individuare percorsi individualizzati funzionali alle esigenze degli alunni disabili, con l’obiettivo di valorizzare le loro potenzialità e sviluppare le loro abilità.
Nuove disposizioni coinvolgono non solo gli insegnanti di sostegno, ma anche i Dirigenti scolastici e gli insegnanti curricolari per i quali, come stabilito nel punto 7, viene previsto l’obbligo di formazione iniziale e in servizio sugli aspetti pedagogico – didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica.
La disposizione che ha creato maggiore preoccupazione negli insegnanti di sostegno è quella indicata nel punto 2, dove si evidenzia la necessità di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità e si prevede la possibilità per lo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione. La preoccupazione dei docenti interessati è comprensibilmente legata all’inserimento per loro di un nuovo vincolo, oltre a quello quinquennale, che renderebbe sempre più difficile il loro movimento in scuole a loro più congeniali, bloccandoli in sedi disagiate con conseguente penalizzazione.
Malgrado queste importanti disposizioni che, una volta attuate, saranno causa di grandi cambiamenti per i docenti di sostegno e non solo, coinvolgendo in maniera sempre più diretta anche gli insegnanti curricolari e i dirigenti scolastici, molti interrogativi rimangono ancora senza risposta.
Le domande che si pongono oggi gli insegnanti di sostegno riguardano il loro ruolo, la loro titolarità e le regole inerenti la loro mobilità. Queste le domande più frequenti:
Con la mobilità straordinaria prevista per l’a.s. 2016/17 potrò aggirare il vincolo quinquennale sul sostegno?
In base alla normativa in vigore e considerando che nella legge 107 non si fa nessun riferimento al vincolo quinquennale, sembra evidente la conferma delle disposizioni fino ad ora previste ed inserite nel CCNI 2015/16 dove nell’ art. 26 comma 3 si stabilisce che “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti “. Va chiarito che al termine trasferimento si deve affiancare il termine immissione in ruolo sul sostegno che presenta lo stesso vincolo.
Quindi la mobilità straordinaria prevista nel comma 108 della legge 107 riguarda esclusivamente il vincolo triennale di permanenza sulla provincia e non anche il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno che non viene menzionato: “Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia…..”
Se sono nel vincolo quinquennale potrò comunque partecipare alla mobilità straordinaria?
Avendone i requisiti , come indicati nel comma 108 della legge 107, non ci sono impedimenti al fatto che l’insegnante di sostegno pur essendo nel vincolo triennale, possa partecipare alla mobilità straordinaria, ma essendo nel vincolo quinquennale sul sostegno potrà chiedere solo mobilità sul sostegno. In base alla normativa vigente e se non verranno stabilite modifiche nel CCNI 2016/17, l’insegnante titolare sul sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto (art. 26 comma 5 del CCNI 2015/16)
I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio (il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo).
Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio (art. 26 comma 7 del CCNI 2015/16)
E’ utile, inoltre, ricordare che ai fini del computo del quinquennio viene calcolato anche l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda di mobilità (art. 26 comma 4 del CCNI 2015/16)
Come docente DOS, sarò coinvolto negli ambiti territoriali?
Il ruolo dei docenti titolari nella Dotazione Organica Sostegno non è stato preso in considerazione dal MIUR, infatti non viene citato in nessuna parte della legge 107. In base alla normativa attuale i docenti DOS sono titolari in provincia e, quindi, non avendo una scuola di titolarità, devono presentare ogni anno domanda di utilizzazione per avere assegnata la scuola di servizio. Considerando che queste condizioni non sono mutate e che gli ambiti territoriali, così come indicato nel comma 66, dovranno avere un’ ampiezza territoriale inferiore alla provincia o alla città metropolitana, ritengo che per il trasferimento sempre sulla DOS, quindi trasferimento interprovinciale, i docenti titolari DOS non saranno coinvolti negli ambiti territoriali in quanto la loro titolarità risulta attualmente nell’intera provincia e, se non verranno stabilite esplicite e chiare modifiche nella struttura della DOS, la loro richiesta dovrà riguardare necessariamente la DOS provinciale.
Si può ipotizzare che il possibile coinvolgimento dei docenti DOS negli ambiti territoriali, possa aversi solo in seguito a domanda di trasferimento su posto comune o domanda di passaggio di ruolo sulla AD00, sostegno nella Secondaria di I grado per il quale i docenti hanno titolarità nella scuola. In questi due casi è probabile che la mobilità dei docenti DOS rientri negli ambiti territoriali.
Sono indispensabili, quindi, doverosi chiarimenti da parte del MIUR
Come docente DOS potrò continuare a chiedere utilizzazione?
Anche per avere risposta certa a questa domanda è obbligatorio l’intervento chiarificatore da parte del MIUR che dovrebbe arrivare con la predisposizione del CCNI sulla mobilità annuale 2016/17.
In base all’attuale normativa i docenti titolari DOS sono obbligati a chiedere utilizzazione, altrimenti verrebbero sicuramente utilizzati d’ufficio. Per loro, finché il loro ruolo non determinerà la loro titolarità in una scuola specifica, ma risulterà in provincia, la mobilità annuale sarà sempre indispensabile per avere una scuola di servizio che viene assegnata annualmente. Solo con una specifica titolarità (su una scuola o anche su un ambito territoriale) non vi sarà più obbligo e necessità di presentare domanda di utilizzazione
N.B. Queste risposte devono necessariamente essere confermate o smentite dalle disposizioni ministeriali sulla mobilità, che saranno esplicitate nel CCNI 2016/17 e che avremo la possibilità di verificare dopo la sua pubblicazione. Per ora, non essendoci disposizioni contrarie nella legge 107, deve essere ritenuta valida la normativa prevista per il 2015/16