Insegnanti religione cattolica: vanno riconosciuti i servizi non di ruolo svolti alla materna in caso di assunzione nella secondaria. Sentenza

Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all’atto dell’immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, deve essere considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo. Analogo criterio è operativo pure per gli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria. Lo ha statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 20 luglio 2022.
I tre principi di diritto affermati dalla Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 20 luglio 2022, n. 20726), pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che per il personale docente, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere interpretato in modo estensivo, in modo da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell’infanzia, non solamente in ipotesi di immissione in ruolo nella scuola primaria, bensì anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria. Più in dettaglio i giudici romani hanno chiarito:
- che ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all’atto dell’immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo;
- che ai fini del suddetto computo l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicato nelle ipotesi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall’art. 489 del medesimo decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- che analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria.
I servizi non di ruolo in ipotesi di immissione in ruolo nella secondaria
A dir del collegio della Cassazione gli argomenti desumibili sia da una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, sia dal diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell’anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, consentono di affermare, per gli insegnanti di religione cattolica, non diversamente dagli altri docenti, che l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell’infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria. Pertanto, con specifico riguardo all’istituto del riconoscimento del servizio prestato ai fini della carriera, l’anzianità di servizio dell’insegnante a termine è “comparabile” all’anzianità di servizio dell’insegnante di ruolo a prescindere dalla materia di insegnamento, e comunque anche se la materia di insegnamento sia la religione.