Insegnanti precari, quando le ferie non vengono utilizzate vanno pagate: a Firenze il giudice restituisce 2.500 euro più interessi ad una supplente per i tre anni di diritto negato

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Le ferie non godute dai docenti precari vanno pagate, anche a distanza di tempo. Lo ha ribadito il Tribunale ordinario di Firenze, sezione Lavoro, che ha risarcito con oltre 2.500 euro una docente che per tre anni, tra il 2017 e il 2020, ha sottoscritto delle supplenze annuali vedendosi negato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute.

Dopo avere fatto ricorso contro l’operato del Ministero, l’insegnante a tempo determinato si è visto riconoscere l’indennità sostitutiva, a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria prevista dall’Istat.

 

Marcello Pacifico, presidente Anief, rammenta che “non si possono continuare a trattare i supplenti come se fossero dei lavoratori ‘paria’. Con questa sentenza abbiamo ancora una volta dimostrato che i giorni di ferie non utilizzati vanno pagati fino all’ultimo. La nostra linea difensiva è chiara: il dipendente a tempo determinato, anche Ata, verifica se vi sono i presupposti per presentare ricorso, anche attraverso il Calcolatore online messo a disposizione gratuitamente dall’Anief, poi, una volta appurato che si può presentare ricorso per recuperare i giorni di ferie non monetizzati ci si rivolge alla sezione Anief più vicina, che contatta i legali per procedere con la richiesta di risarcimento al giudice.

 

LA SENTENZA

Dopo avere esaminato la normativa vigente sulle “ferie/festività soppresse maturate dal ricorrente nell’anno scolastico dal 2014/2015 fino al 2018/2019”, il giudice ha infatti concluso che “il ricorso è fondato”, poiché “essendo la docente soggetta all’obbligo di godere delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all’art. 1 comma 55 L. n. 228/2013 e art. 14 CCNL 2007), si applica la monetizzazione delle ferie consentita dall’art. 1 comma 55 L. n. 228/2013, che ha modificato l’art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

 

Detto ciò, per il giudice ordinario “accertato che la ricorrente, negli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ha maturato 39,83 giorni di ferie/festività non goduti e che, considerata la dedotta retribuzione giornaliera non contestata”, la docente “ha diritto al pagamento dell’indennità sostituiva per ferie non godute pari a € 2.552,95. Il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt.429 c.p.c., 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994”.

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