Insegnanti di religione cattolica: disponibilità o revoca entro scadenza definizione degli organici

WhatsApp
Telegram

L’Ufficio scolastico regionale del Piemonte ricorda, con la nota 1167 del 6 febbraio, la normativa relativa all’affidamento dell’insegnamento della religione cattolica. Lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica è regolato, per quanto concerne gli aspetti generali, dalla Legge 186/2003 “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”.

La legge dispone che nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica … che siano disposti a svolgerlo.

La nota n. 2989 del 6.11.2012 ha previsto che gli insegnanti di classe o di sezione che già insegnavano religione cattolica potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell’insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell’idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall’ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall’ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di
qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo D.P.R. 175/12.

Nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condizione per essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.

La stessa nota evidenzia che la disponibilità all’insegnamento della religione cattolica va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall’anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l’eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico.

Gli insegnanti interessati presentano la dichiarazione di disponibilità all’insegnamento della religione cattolica (o revoca della stessa) al dirigente scolastico. Questi la trasmette poi alla Diocesi territorialmente competente.

NOTA

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri