Insegnanti con contratto al 30 giugno: ferie assegnate d’ufficio. In alcuni casi è illegittimo
La fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale docente con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro [CCNL] e specifiche disposizioni normative. Le ferie rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA. Accade in alcune scuole che le ferie ai docenti con contratto a TD al 30/06 vengano assegnate d’ufficio, senza avviso, consenso ed interesse del medesimo insegnante, durante il periodo di sospensione delle lezioni. Il punto.
Quesiti dei lettori – Ferie d’ufficio
Una docente con contratto a tempo determinato al 30 giugno ci espone la sua vicenda:
“Mi sono state attribuite ferie d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni (es. vacanze natalizie e pasquali); dunque pare non mi rimangano altri giorni di ferie. Cosa prevede la normativa vigente al riguardo? Sono consapevole del mio obbligo a partecipare a scrutini, colloqui e collegi finali dopo la fine delle lezioni. Vorrei sapere, però, se nei restanti giorni di giugno sono “obbligata” a rimanere in servizio per altri impegni (quali sistemazione aula, biblioteca, etc.), oppure potrei essere legittimamente in ferie. Grazie.”
Docenti con contratto a tempo determinato – FERIE – Riferimenti normativi
A regolamentare le ferie del personale a tempo determinato [supplenza breve, saltuaria o fino al 30 giugno] è l’art.19 comma 2 del CCLN :
“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Due successivi interventi normativi hanno notevolmente condizionato la richiesta ferie dei docenti con contratto a tempo determinato e possibile monetizzazione delle medesime
Nel dettaglio:
- Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8 modificato dall’Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
Giorni di ferie per i docenti assunti a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.”
Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
A titolo di esempio il docente fino al terzo anno di servizio ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie [x = 30 per 82 diviso 360].
In quali periodi dell’anno scolastico è possibile fruire delle ferie maturate?
L’art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha uniformato per tutti i docenti, di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/08, i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti, compresi quelli assunti a tempo indeterminato, è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- vacanze natalizie e pasquali;
- l’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento [es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno];
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.
ANIEF: Il Dirigente può imporre le ferie d’ufficio solo in un caso, ovvero in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire, qualora il lavoratore non le abbia chieste.
I docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno hanno diritto ad usufruire di:
- 6 giorni di ferie, durante il normale svolgimento delle lezioni, che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione. [se maturate, naturalmente]
- ferie proporzionate al servizio prestato; circa 2,66 giorni ogni 30 di servizio; durante la sospensione delle lezioni [abbiamo specificato sopra]
L’art. 13 comma 8 del CCNL 2007 prevede che le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. Nello stesso tempo l’amministrazione può assegnare d’ufficio le ferie in caso di inerzia del dipendente. Lo si evince da:
Il Dirigente può imporre le ferie d’ufficio solo in un caso, ovvero in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire, qualora il lavoratore non le abbia chieste. Quindi nel caso di un docente con contratto al 30/06, a partire dal 27/28 giugno, per intenderci.
Attenzione quindi ad accettare ferie concesse d’ufficio, soprattutto se annunciate con semplice comunicazione verbale; esigete sempre un decreto motivato con il quale si venga collocati d’ufficio in ferie: valuteremo insieme (Il Sindacato Anief lo esplicita qui) se ricorreranno le condizioni per impugnare il provvedimento.