Insegnante tecnico-pratica con 8 supplenze annuali, il Tribunale di Modena la risarcisce con 10 stipendi pari a 12.366 euro più interessi. Anief: la reiterazione dei contratti è un abuso

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Costringere un docente a fare il precario oltre 36 mesi è un atto illecito: i giudici lo sanno bene e lo Stato deve risarcire chi fa ricorso per una reiterazione infinita dei contratti che si attua solo in Italia assegnando fino a 12 stipendi al lavoratore vessato.

Così ha deciso la Corte di Cassazione e ora anche il Tribunale di Modena che ha risarcito con 12.366 euro, pari a “10 mensilità”, una docente tecnico-pratica “inserita nelle graduatorie d’istituto” che ha “stipulato ben 8 contratti al 31.08 a tempo determinato in assenza – a suo dire – di ragioni sostitutive e, dunque, in relazione a posti vacanti e disponibili, nonché di aver stipulato altri contratti al 30.06”. Secondo il giudice, il risarcimento va adottato sulla base “dell’ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato, alla luce dell’art. 32 citato e dell’art. 8 della l. 604/66, in considerazione dell’anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione”. Inoltre, lo Stato deve anche garantire al docente l’inquadramento stipendiale maggiore da attuare come se si trattasse di un docente immesso in ruolo.

“Questo significa – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che “se l’anzianità in servizio di un docente precario non va considerata come quella dei colleghi di ruolo, lo Stato incorrere nella discriminazione. Così il Ministero viene condannato a pagare ai ricorrenti le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio da loro maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti assunti a tempo indeterminato, più gli interessi maturati. Si tratta di principio di non discriminazione che va adottato sempre e comunque, come il recupero degli scatti di anzianità e quindi il risarcimento congruo, migliaia di euro, l’abuso dei contratti a termine. Ecco perché invitiamo tutti coloro che hanno svolto supplenze per oltre 36 mesi a presentare ricorso con Anief con l’assistenza garantita dei nostri legali”.

LA SENTENZA

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: 1. Accerta l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti e, per l’effetto, 2. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, a pagare al ricorrente un’indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo; 3. Accerta e dichiara il diritto” della docente “al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati in ciascun anno, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto del 2011 e, per l’effetto 4. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a favore del ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale e, dunque, quelle maturate dal 14.2.2012, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, quantificate nell’importo di € 12.366,77, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo; 5. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2800,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.

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