Insegnante precaria non si è potuta iscrivere nelle GPS perché ha 67 anni. Fino a che età potrà lavorare con le MAD
E’ possibile continuare a svolgere supplenze tramite MAD Domande di messa a disposizione anche dopo il compimento dei 67 anni di età se non si è raggiunto diritto alla pensione?
Il quesito di una nostra lettrice
Insegnante dell’infanzia precaria , ho raggiunto il limite di età per il rinnovo delle graduatorie, manca un anno di contributi per raggiungere una pensione minima, posso continuare a fare le supplenze con la MAD? Attendo una vs risposta, grazie.
GPS: stop all’inserimento che chi ha compiuto 67 entro il 1° settembre 2020
L’ordinanza numero 60 del 2020 prevede che per essere inseriti nelle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2020/2022 è necessario avere un’età compresa tra i 18 ed i 67 anni.
Gli aspiranti che hanno compiuto 67 anni entro il 1° settembre 2020 non hanno quindi potuto presentare domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto.
La domanda di messa a disposizione MAD per chi non è inserito in graduatoria
Il Ministero, con circolare del 5 settembre 2020, ha chiarito che “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza”
Pertanto la nostra aspirante potrà continuare a richiedere di svolgere supplenze con la MAD, non essendo iscritta a nessuna graduatoria (il limite massimo di età è stato inserito per l’iscrizione in graduatoria, non per l’insegnamento), pur con il limite dell’unica provincia imposto da quest’anno dal Ministero.
Perché si può continuare a lavorare dopo i 67 anni di età
Nella pubblica amministrazione è previsto che il dipendente che compie i 67 anni di età debba essere collocato a riposo d’ufficio. La normativa prevede però anche che, nel caso non siano stati raggiunti i 20 anni di contributi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia il dipendente possa permanere al lavoro fino al compimento dei 71 anni a patto che nel periodo di trattenimento si riescano a raggiungere i contributi minimi richiesti per il pensionamento.
Nel caso dei docenti precari non è possibile presentare domanda di trattenimento in servizio visto che non si è di ruolo.
Ma, anche se l’ordinanza sopra citata vieta la permanenza in graduatoria dopo il compimento dei 67 anni a chi non ha raggiunto i requisiti di pensionamento, la sentenza 764 del Consiglio di Stato del 2011 sostiene che non sono applicabili al personale non di ruolo le norme di pensionamento del personale di ruolo sostenendo, inoltre, che il collocamento a riposo d’ufficio è applicabile solo al personale di ruolo.
Per il personale non di ruolo si applica, invece, l’articolo 24 della legge 160 del 1955 che afferma: “Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell’anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età. Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.”
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