Insegnante licenziata per assenza ingiustificata di 4 giorni, inclusa una domenica. Conteggio corretto? Ecco cosa hanno detto i giudici

L’assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante per l’art. 55-quater, lett. b, D.Lgs. n. 165/2001, presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, in cui la docente non aveva l’obbligo di recarsi al lavoro, a prescindere dalla mancanza di una valida giustificazione per l’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza 04 aprile 2024, n. 8956).
Un’insegnante di scuola primaria venne licenziata con preavviso di 4 mesi all’esito di un procedimento disciplinare dove le era stata contestata l’assenza ingiustificata dal servizio per 4 giorni nell’arco di un quadrimestre e, quindi, “per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio”, secondo quanto previsto dall’art. 55-quater, lett. b, D.Lgs. n. 165/2001.
Il giudice del lavoro, in ambedue i gradi di merito, ha rigettato il ricorso della donna, che quindi si è rivolta alla Cassazione, che accoglie le doglianze spiegando che la sanzione del licenziamento è prevista dalla legge nel caso di cumulo, nell’arco temporale previsto, di più di tre giorni di assenza ingiustificata e, quindi, l’errata contestazione con riferimento anche a uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l’illegittimità.
Per la Cassazione sussiste errore nell’essere stata contestata, come giorno di assenza, anche una domenica, ovverosia un giorno in cui il servizio scolastico non viene prestato e la dipendente non avrebbe dovuto, né potuto, recarsi al lavoro.
La Corte d’Appello ha rilevato che, dopo la produzione di un primo certificato medico che attestava la malattia fino al 27.10.2018, un secondo certificato medico attestante la continuazione della malattia venne richiesto dalla ricorrente solo in data 30.10.2018, rimanendo quindi scoperti due giorni: domenica 28 ottobre e lunedì 29 ottobre.
Dalla giusta considerazione che, in ipotesi di continuazione di malattia, il nuovo certificato medico deve essere chiesto dal lavoratore nel primo giorno successivo a quello di scadenza del primo certificato, anche se si tratta di un giorno festivo, la Corte territoriale ha tratto l’errata conseguenza che anche la domenica potesse essere contestata, sul piano disciplinare, come giorno di assenza ingiustificata dal servizio.
Ma è di tutta evidenza che, ai fini della rilevanza disciplinare, l’assenza ingiustificata dal servizio presuppone che il lavoratore abbia omesso di recarsi sul luogo di lavoro e prestare il servizio in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo ed era atteso dal datore di lavoro per ricevere la sua prestazione lavorativa; non in un giorno in cui non avrebbe dovuto, e neanche potuto, recarsi al lavoro ed eseguire la sua prestazione.
Il ritardo nel richiedere il rilascio del secondo certificato medico potrà eventualmente essere giudicato, di per sé, un inadempimento del lavoratore, ma non può certo essere una base su cui costruire artificiosamente una impossibile “assenza” del lavoratore dal servizio, che non c’è.
Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello perché decida attenendosi al seguente principio di diritto: “l’assenza dal servizio priva di valida giustificazione rilevante ai fini dell’art. 55-quater, lett. b, del D.Lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro e abbia omesso di rendere la prestazione lavorativa in un giorno in cui avrebbe dovuto farlo e, dunque, non può sussistere nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, in cui il lavoratore non aveva l’obbligo di recarsi al lavoro, a prescindere dalla mancanza di una valida giustificazione per l’assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.