Insegnante con secondo lavoro: dalle lezioni private alla libera professione all’amministratore di condominio. Quando serve l’autorizzazione [LE FAQ]

Sono un docente, possono svolgere libera professione? Devo comunicarlo alla scuola la mia seconda attività? Il Dirigente scolastico deve autorizzarmi? Vi sono condizioni da rispettare? La normativa, le FAQ, le indicazioni.
La tematica è disciplinata da: decreto legislativo n. 297/94, articolo 508 – comma 15; nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005; legge n. 247/ 2012, articolo 19 e nota USR Lombardia n. 17263 del 06/12/2013 (per gli avvocati). L’USR Sicilia, in avvio dell’anno scolastico 2020/21 ha riassunto tutte le casistiche in in agevole guida Incompatibilità dipendenti pubblici – Specificità del comparto scuola alla quale rimandiamo per una puntuale lettura delle indicazioni fornite
La regola dell’incompatibilità assoluta con riferimento al personale scolastico, sia a tempo pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, è posta dall’art. 508, comma 10, d.lgs. 297/1994 (Testo unico Istruzione) rispetto all’esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ovvero svolte alle dipendenze di soggetti privati o, ancora, comportanti l’accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro, con esclusione delle società cooperative.
FAQ
D. Oltre ad essere un docente, sono anche un libero professionista (ingegnere, architetto, commercialista…), posso svolgere contemporaneamente le due attività?
R. Sì, la normativa scolastica lo prevede.
D. Sono un avvocato, posso esercitare la professione e contemporaneamente insegnare? Vi sono disposizioni specifiche?
R. Sì, può esercitare ed insegnare contemporaneamente. Per gli avvocati la materia è disciplinata dalla legge n. 247/ 2012 e dalla nota n. 17263 del 06/12/2013.
D. Gli avvocati hanno ulteriori vincoli dettati dalla normativa specifica (legge n.247/ 2012 e nota n. 17263 del 06/12/2013)?
R. Sì, il docente/avvocato:
- può svolgere solo attività di insegnamento in materie giuridiche;
- non può assumere il patrocinio legale in controversie, in cui sia parte l’amministrazione (scuola);
- non può assumere incarichi professionali conferiti dall’amministrazione (vi sono, tuttavia, alcune sentenze di segno opposto, così come il parere del Consiglio Nazionale Forense).
D. Possono svolgere contemporaneamente l’attività di insegnamento e quella di avvocato soltanto i docenti della scuola secondaria di II grado, considerato che l’insegnamento delle materie giuridiche è previsto esclusivamente in questo grado di istruzione?
R. No, l’articolo 19 della legge n. 247/2012 summenzionata non riguarda gli avvocati iscritti all’albo già alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; pertanto, il docente/avvocato, iscritto all’albo prima del 2 febbraio 2013, può continuare ad esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche.
D. L’insegnante può svolgere l’attività di amministratore di condominio?
Sebbene l’attività non rientri formalmente tra quelle espressamente vietate al personale docente dall’art. 508, d.lgs. 297/1994, non può legittimamente essere autorizzata allorquando risulti prestata in modo continuativo e non occasionale. La richiesta può essere accolta solo quando l’impegno risulti limitato alla cura dei propri interessi. Tale ipotesi ricorre quando il soggetto ricopra il ruolo di amministratore del condominio al cui interno sia ubicato l’appartamento di proprietà.
D. Per svolgere la libera professione è necessario richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico?
R. Sì, è necessario.
D. Se il dirigente nega l’autorizzazione, cosa posso fare?
R. E’ possibile fare ricorso al Dirigente dell’ufficio Scolastico, che decide in via definitiva.
D. Vi sono particolari condizioni per ottenere l’autorizzazione?
R. Sì, l’attività di libero professionista:
- l’attività non deve essere da pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
- l’attività deve essere compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio;
- l’attività deve essere coerente con l’insegnamento impartito;
- l’attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico;
D. Riguardo allo svolgimento della libera professione, le condizioni sono uguali per i docenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e per quelli con rapporto di lavoro part-time?
R. Sì, nella normativa di riferimento, non è presente alcuna distinzione tra docenti a tempo pieno e docenti part-time.
D. C’è differenza tra attività di libero professionista e attività professionale?
R. Sì: nella libera professione non si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente, diversamente da quanto accade nell’attività professionale.
D. In cosa consiste il rapporto di subordinazione?
R. Il rapporto di lavoro si configura come subordinato (a prescindere dalla natura del contratto), allorquando ad esempio il prestatore d’opera svolge l’attività lavorativa per altro soggetto in maniera continuativa, in orari e giorni prestabiliti e ricevendo un compenso fisso.
D. L’attività professionale può essere svolta dal docente?
R. No, rientra tra le attività incompatibili indicate dal comma 10 – articolo 508 del D.lgs 297/94. Tale incompatibilità, come le altre elencate nel citato comma, non è prevista per i docenti a tempo parziale con orario lavorativo non superiore al 50% di quello previsto dal CCNL.
Docente che svolge lezioni private
Accanto alle ipotesi di incompatibilità assoluta, la disciplina specifica dettata per il comparto scuola e, in particolare, per il personale docente aggiunge poi l’ipotesi dell’assunzione di lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio.
La legge,in forza del principio per cui nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private, sancisce la nullità degli scrutini o delle prove d’esame svoltesi in violazione del predetto divieto (art. 508 commi 1 e 5, d.lgs.297/1994).
Il divieto è ribadito anche nell’ambito del CCNL del 16 novembre 2007 considerato nella parte in cui contempla, tra le prestazioni volte ad ampliare l’offerta formativa che possono essere svolte dal docente,le attività didattiche di recupero e quelle rivolte agli adulti escludendo espressamente dai destinatari dell’attività gli alunni delle proprie classi (art. 32).
Diverso è il caso delle lezioni private impartite agli alunni frequentanti scuole diverse da quelle di servizio. Lo svolgimento di questa attività, infatti, è ammesso previa autorizzazione del dirigente scolastico il quale abbia valutato la compatibilità con l’orario di insegnamento e al quale sia stato preventivamente comunicato il nome e la provenienza dell’alunno. Tale adempimento si concretizza in una vera e propria richiesta di autorizzazione soggetta al regime di cui all’art. 53, d.lgs. 165/01, con la conseguenza che la stessa si intende rilasciata una volta che sia decorso il termine per provvedere. Le lezioni impartite a studenti sono poi vietate in assoluto agli ispettori e ai capi d’istituto (comma6). [FONTE GUIDA USR SICILIA INCOMPATIBILITA’ DIPENDENTI PUBBLICI]