Insegnamento ora di religione: piccola guida alle norme che la regolamentano

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L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane ha una base legale solidamente radicata nel Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (L.121/1985), ampliato dalle Intese con diverse confessioni religiose.

Questo intreccio di norme e leggi stabilisce un equilibrio tra il diritto di ogni studente di esercitare la propria libertà religiosa e il dovere della scuola di garantire un ambiente neutro ed inclusivo.

Libertà di scelta: Gli studenti e i loro genitori hanno il diritto di scegliere liberamente se frequentare o meno l’insegnamento di religione cattolica. Questa scelta, sancita negli articoli 309, 310 e 311 del Testo Unico (Decreto legislativo 297/1994), è basata sulla libertà di pensiero e non può dare luogo a discriminazioni. Gli studenti che decidono di non frequentare non hanno alcun obbligo, mentre la scuola è tenuta a garantire la parità di diritti per tutti.

Moduli e procedure: La scelta viene effettuata attraverso moduli specifici al momento dell’iscrizione e non può essere modificata nel corso dell’anno. Gli studenti che optano per non seguire l’insegnamento confessionale possono decidere tra diverse opzioni, come attività didattiche alternative, studio individuale o semplicemente non essere presenti a scuola.

Garanzie e responsabilità: La Corte costituzionale, con la sentenza n.13/1991, ha ribadito che chi non frequenta l’ora di religione non ha obblighi. Tuttavia, la scuola ha la responsabilità di garantire la sicurezza degli studenti presenti e di fornire risorse per eventuali attività alternative.

Rivendicazione dei diritti: È fondamentale per i genitori e gli studenti essere informati e consapevoli dei loro diritti. La scelta di non frequentare l’insegnamento religioso non deve essere vista come una richiesta di privilegi, ma piuttosto come l’esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione e dalle leggi italiane.

Riferimenti normativi

  • L.121/1985 (di applicazione del concordato)
  • Dpr 751/1985 (Intesa Min.P.I.-Cei)
  • Dpr 202/1990 (modifiche all’intesa)
  • Sentenze: Tar Puglie n.5/1994 (a favore della computabilità del voto dei docenti di r.c.); Tar Piemonte n.780/1996 (contro la computabilità del voto dei docenti di r.c); Tar Toscana n.1089/1999 (a favore della computabilità del voto dei docenti di r.c.).
  • Interrogazione n.4-11580 e risposta del ministro Lombardi 29/11/1995
  • Dpr 323/1998
  • O.M. 128/1999.

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