Docente insegna in UK prima della Brexit: il titolo non viene riconosciuto per ammissione a concorso a cattedra. Cosa hanno detto i giudici
Sussiste il requisito del servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi per la docente che ha insegnato in una School inglese nel periodo anteriore la Brexit. Il Tar Lazio (Sezione III Bis, Sentenza 07 settembre 2023, n. 13656) ha annullato il decreto di esclusione dalle graduatorie dei vincitori per la classe di concorso di lingua inglese in virtù del principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
Violazione del principio di libera circolazione die lavoratori entro l’UE
Una docente si è rivolta al TAR per l’annullamento dell’esclusione dal concorso straordinario per le scuole secondarie 2021, per la classe di concorso Lingua inglese, sostenendo la “Violazione dell’obbligo relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità Europea (artt. 39 CE e 3, n. 1 del regolamento del Consiglio)”.
Lo svolgimento del servizio nelle “istituzioni scolastiche statali”
In sede di verifica e valutazione dei titoli la Commissione (verbale del 22.08.2022) riscontrava la mancanza del requisito di ammissione al concorso previsto nel bando e nello specifico di “aver svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi […]”. La ricorrente, infatti, in domanda di partecipazione documentava un servizio svolto in Gran Bretagna, che, in base alla lettura della Commissione, non consentiva il suo inserimento in graduatoria ai sensi della tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso. Ne derivava l’emanazione del decreto di esclusione dal concorso, con relativo depennamento dalla graduatoria di merito dei vincitori del concorso per la classe di inglese.
La School era scuola statale in UK quando apparteneva all’UE
La donna ha dedotto di essere in possesso del requisito richiesto per l’ammissione alla procedura concorsuale, poiché il servizio da lei svolto in qualità di docente presso una School inglese, dal 2017 al 2022, era avvenuto in una scuola statale di uno Stato facente parte dell’Unione Europea nel periodo di riferimento indicato nel bando.
Il servizio presso scuole di altro Stato membro UE
La stessa ha altresì rilevato che la valutabilità del servizio prestato presso le scuole di un altro Stato membro dell’Unione Europea è stata riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria, che ne avrebbe stabilito l’equipollenza nell’ambito dei concorsi per l’assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, in forza degli artt. 39 CE e 3 n. 1 del regolamento n. 1612/68.
L’esperienza non è richiesta nel sistema “nazionale” di istruzione
La ricorrente ha inoltre evidenziato che “Nella procedura concorsuale in esame il Miur fa riferimento alle “istituzioni scolastiche statali”, mentre per quanto concerne il corso-concorso selettivo di formazione per diventare dirigente scolastico sempre il Miur chiede, tra i vari requisiti, che il personale docente abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni. La differenza di linguaggio è evidente, difatti, nel secondo caso è requisito essenziale il servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, nel caso che ci riguarda invece il riferimento alle istituzioni scolastiche statali sta ad indicare solamente la mancata equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie con quelle statale. (TAR n. 11913/2022).”.
Il riferimento alle istituzioni scolastiche
Nell’accogliere la tesi della docente, il TAR ha osservato che il bando non conteneva una clausola escludente, non risultando chiaro se il riferimento alle istituzioni scolastiche statali fosse da intendere solo come riferimento alle istituzioni nazionali oppure anche a quelle di altri paesi UE, ritenendo il tenore letterale della disposizione risultasse “oggettivamente aperto a diverse esegesi”, e comunque prevalente il principio dell’interpretazione conforme al diritto UE.
L’orientamento dei giudici europei
La giurisprudenza europea è orientata verso l’illegittimità di clausole di concorso che riservino posti a soggetti muniti di requisiti esperenziali solo domestici e/o escludano candidati non muniti di detti requisiti: “L’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri.” (sentenza del 15 giugno 2023, in causa C-132/22).