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Inizio scuola, mascherina chirurgica o FFP2 per i docenti? Ecco la risposta

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In tutta Italia, tra pochi giorni, si tornerà in classe dopo la pausa estiva. Gli uffici scolastici stanno mettendo a punto i manuali operativi per la gestione della situazione epidemiologica a scuola.

Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda l’uso della mascherina da parte del personale scolastico.

Inizio scuola, dalla gestione degli ingressi alla sala insegnanti. Manuale operativo USR Veneto [PDF]

LE FAQ UFFICIALI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Chi deve indossare la mascherina a scuola?
Con l’eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo svolgimento delle attività sportive, all’interno dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti.

Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica?
Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica. Unica possibile eccezione l’utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. Per gli studenti, è fortemente raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, peraltro obbligatorie laddove non è possibile mantenere il previsto distanziamento fisico.

Chi fornisce alla scuola mascherine e igienizzanti? 
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, la struttura commissariale provvede alla fornitura, direttamente presso la sede scolastica, di mascherine chirurgiche per il personale e per gli studenti.

Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?
È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l’autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l’uso continuativo della mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi sulla base della valutazione del rischio.

L’approfondimento dell’USR Veneto

Ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi.

Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile. Anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR.

Non solo: è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente.

Sull’eventuale utilizzo delle mascherine FFP2, l’Ufficio scolastico del Veneto precisa che, né il CTS, né il Piano Scuola accennano alla possibilità di indossare altri tipi di mascherine, più performanti.

L’USR Veneto, dunque, ne sconsiglia l’impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione ed approvazione del Dirigente Scolastico. Comunque le mascherine del tipo FFP2 o FFP3 devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009, mentre le mascherine KN95 devono essere conformi alla norma cinese GB2626:2006.

 

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