Inizio scuola con 963 ATA in meno, sui posti accantonati nessuna supplenza
Inizio nuovo anno scolastico con quasi mille ATA in meno. Il decreto Sport e Scuola, convertito in legge n. 106 del 29 luglio 2024, ha previsto l’accantonamento di 963 posti ATA per posizioni di comando presso l’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito.
I posti accantonati riguardano 242 collaboratori scolastici e 721 amministrativi e tecnici.
Gli Uffici scolastici regionali nelle scorse settimane hanno pubblicato gli avvisi per la partecipazione del personale alla selezione.
La disposizione
La legge prevede:
3-bis. Per l’anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito può avvalersi, mediante l’istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.
3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
Nessuna supplenza su posti accantonati
Sui posti accantonati non possono essere conferite supplenze ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
963 ATA in meno a tutti gli effetti, senza la possibilità di coprire almeno i posti tramite supplenze, nelle scuole già in affanno per la mancanza di organici adeguati per far fronte a tutte le esigenze.