Inizio anno scolastico 24/25, primi giorni lezione a orario ridotto: si recupera nel corso dell’anno?

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Durante le prime settimane di lezione, in genere, i docenti non svolgono l’orario intero: le ore non effettuate vanno poi recuperate nel corso dell’anno scolastico?

Primi giorni di lezione

Le istituzioni scolastiche, generalmente, durante le prime settimane di lezione, non svolgono l’intero monte ore previsto dagli ordinamenti, applicando in pratica un orario ridotto (es. 3 o 4 ore al giorno, anche a seconda del grado di istruzione).

La scelta discende principalmente dalla volontà di permettere agli alunni/studenti di riprendere il “ritmo” dopo circa tre mesi di vacanza e quindi garantire loro una ripresa graduale del percorso educativo-didattico da proseguire nell’a.s. 2024/25. Spesso, inoltre, l’orario “ridotto” si protrae, in attesa che vengano coperte tutte le cattedre/posti vacanti e/o disponibili. 

Conseguentemente a quanto detto sopra, i docenti non possono prestare servizio per l’intero orario di insegnamento settimanale obbligatorio. Sottolineiamo il “non possono”, in quanto non è una scelta del singolo docente ma è una decisione deliberata dal consiglio di istituto, tanto che, qualora la scuola applicasse l’intero orario sin dal primo giorno (cosa non esclusa dal CCNL anzi…), il docente non potrebbe naturalmente opporsi.

Orario docenti

Ricordiamo che l’orario settimanale di insegnamento obbligatorio dei docenti, come si legge nell’articolo 43/5 del CCNL 2019/21, è il seguente:

  • docenti scuola dell’infanzia: 25 ore;
  • docenti scuola primaria: 22 ore + 2 ore di programmazione;
  • docenti secondaria di prima e secondo grado: 18 ore.

L’orario in esame, secondo quanto disposto dal comma 11 del suddetto articolo 43, può essere destinato, in parte o in tutto, anche allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa oppure a quelle organizzative (ossia di supporto al dirigente scolastico nello svolgimento delle attività organizzative e amministrative, ai sensi dell’art. 25/5 del D.lgs. 165/01). Ciò, solo a condizione di aver assicurato la copertura integrale dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Fatto questo e progettate le attività di potenziamento, sempre secondo quanto previsto dal CCNL, qualora residuino ulteriori ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria, le stesse sono impiegate per eventuali supplenze sino a dieci giorni (per la sostituzione, dunque, dei colleghi temporaneamente assenti).

Quello sopra riportato, dunque, è l’orario di insegnamento settimanale obbligatorio che ciascun docente deve svolgere. E se non viene svolto per intero, come detto all’inizio? Va recuperato?

Recupero settimanale

Prima di rispondere al quesito, riportiamo il testo del CCNL relativo all’orario dei docenti (art. 43/5 CCNL 19/21) :

Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Dunque, nel CCNL si parla di orario settimanale, precisazione questa molto importante poiché da essa discende il fatto che ciascun docente:

  • deve svolgere il previsto orario durante la settimana di riferimento, per cui l’eventuale recupero di ore non svolte va effettuato entro la medesima settimana.

Il recupero delle ore non svolte, quindi, non può essere effettuato né nel corso dell’anno scolastico né in una settimana diversa da quella di riferimento. Esempio: prima settimana di lezione; docente scuola secondaria impegnato per sole 10 ore di lezione a fronte di 18; se nel corso della settimana necessita, il docente può essere impiegato per eventuali supplenze oppure nelle sue stesse classi ovvero in interventi didattici ed educativi integrativi, sino al raggiungimento delle 18 ore previste; lo stesso docente non potrà recuperare le ore in questione la settimana successiva né tantomeno nel corso dell’anno scolastico. Quanto detto, anche alla luce del fatto che lo svolgimento dell’orario ridotto non dipende (e non riguarda) dal singolo docente e lo stesso è deliberato dal consiglio di istituto. Pertanto, spetta al dirigente organizzare l’attività di insegnamento in modo da far svolgere l’intero orario settimanale, viceversa non si può procedere al recupero successivamente.

Si precisa inoltre che, essendo l’attività di insegnamento e l’attività funzionale alla prestazione di insegnamento infungibili, ai fini dell’eventuale recupero nel corso della settimana di interesse, il docente non può che essere impegnato in attività di insegnamento, mentre non può assolutamente essere chiamato a svolgere né  attività funzionali a recupero delle ore di insegnamento non prestate né tanto meno alla sistemazione della biblioteca o altri simili compiti cui il docente non è contrattualmente tenuto.

Conclusioni

In definitiva:

  • l’eventuale recupero delle ore non svolte durante le prime settimane di lezione può avvenire soltanto nell’ambito della settimana di riferimento;
  • non si può raggiungere l’orario obbligatorio settimanale di insegnamento, facendo svolgere a recupero ulteriori attività funzionali e addebitando le relative ore a quelle di insegnamento non prestate;
  • non è possibile far svolgere attività estranee agli obblighi del docente, così come indicati nel CCNL;
  • il recupero, anche al di fuori della settimana di riferimento, è possibile  solo in presenza di eventuali delibere del collegio docenti ovvero di eventuali disposizioni inserite nella contrattazione di istituto;
  • il recupero delle ore non svolte non può essere effettuato in una settimana diversa da quella di riferimento né nel corso dell’anno scolastico.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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