Inizio anno scolastico 2024/25: il giorno libero dei docenti è un diritto?
Nelle scuole in cui non è adottata la settimana corta ciascun docente fruisce del giorno libero. È un diritto?
Orario insegnamento
L’orario settimanale obbligatorio dei docenti, come si legge nell’articolo 43/5 del CCNL 2019/21, è il seguente:
- docenti scuola dell’infanzia: 25 ore;
- docenti scuola primaria: 22 ore + 2 ore di programmazione;
- docenti secondaria di prima e secondo grado: 18 ore.
L’orario in esame, secondo quanto disposto dal comma 11 del succitato articolo 43, può altresì essere destinato, in parte o in tutto, allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa oppure a quelle organizzative (ossia di supporto al dirigente scolastico nello svolgimento delle attività organizzative e amministrative, ai sensi dell’art. 25/5 del D.lgs. 165/01). Ciò, solo a condizione di aver assicurato la copertura integrale dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Fatto questo e progettate le attività di potenziamento, sempre secondo quanto previsto dal CNNL, qualora residuino ulteriori ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria, le stesse sono impiegate per eventuali supplenze sino a dieci giorni (per la sostituzione, dunque, dei colleghi temporaneamente assenti).
Articolazione
L’orario di insegnamento sopra riportato va distribuito in non meno di cinque giorni settimanali, come leggiamo sempre nell’art. 43/5 del CCNL 19/21:
5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Dunque le ore da svolgere settimanalmente da ciascun docente vanno distribuite in non meno di cinque giorni e, così facendo, laddove non sia vigente la settimana corta, generalmente si assegna il giorno libero ai docenti.
Giorno libero
È un diritto? Non propriamente, considerato che nel CCNL non è espressamente sancito, sebbene lo stesso lasci spazi per la concessione, laddove si detta che l’orario è distribuito in non meno di 5 giorni settimanali, e sebbene lo stesso lo citi in riferimento ad altra fattispecie da disciplinare.
Pertanto, possiamo affermare che, se è vero che non si tratti di un diritto esplicitamente sancito nel CCNL, il giorno libero è entrato nella prassi, fatta propria anche dal Ministero e dal medesimo CCNL. Infatti, così leggiamo:
- nell’art. 13/11 dell’OM 88/2024 (disciplinante le supplenze biennio 2024/26; lo stesso dicasi per le precedenti OM 60/2020 e 112/2022 e per il Regolamento supplenze del 2007 di cui si attende ancora la nuova stesura): Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
- nell’art. 40 del CCNL 2007 (tuttora vigente per quanto non disciplinato nel CCNL 19/21): Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
Vi sono, comunque, delle situazioni in cui non risulta possibile fruire del giorno in questione, ad esempio:
- perché si è in servizio su tre scuole (e quindi per svolgere l’orario è necessario essere impegnati tutti e sei i giorni della settimana); oppure
- perché si siano ottenute, nella scuola secondaria, sei ore settimanali come ore eccedenti l’orario obbligatorio, per svolgere le quali è necessario essere presenti tutti e sei i giorni della settimana (fermo restando che anche i tali casi il giorno libero è spesso concesso, eccetto quando non sia possibile svolgere le ore eccedenti in questione); oppure
- perché, in caso di supplenza, l’aspirante (che deve completare) trova l’orario già definito e il giorno libero in una scuola coincide con una giornata lavorativa presso l’altra scuola; oppure
- perché, sempre in caso di supplenza, per accettarla, il docente deve rinunciare al giorno in questione.
Quale giorno?
L’articolazione dell’orario settimanale dei docenti è di competenza del dirigente scolastico, nel rispetto del CCNL e delle prerogative degli organi collegiali. La procedura, anche alla luce delle disposizioni di cui agli articolo 7, 10 e 396 del D.lgs. 297/94 è la seguente:
- il consiglio di istituto delibera i criteri generali (art. 10);
- il collegio docenti formula proposte di articolazione dell’orario, in base ai criteri definiti dal consiglio di istituto (art. 7);
- il dirigente scolastico procede alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti (art. 396) .
Dunque, nel rispetto di quanto detto sopra ed eventualmente di quanto disposto nella contrattazione di istituto, è il dirigente a decidere quale giorno libero assegnare ai docenti. Uno dei criteri ricorrenti nelle contrattazioni di istituto è quello della rotazione, nel caso in cui più docenti chiedano lo stesso giorno libero.
Spesso, inoltre, i docenti sono chiamati ad esprimere eventuali preferenze riguardo alla giornata in questione, tuttavia non tutti possono essere accontentati e il dirigente deve sempre garantire, nell’ambito della strutturazione dell’orario (compresa l’assegnazione del giorno libero) l’efficienza e l’efficacia formative. Pertanto, sarebbe opportuno definire in contrattazione criteri chiari e puntuali, in modo che tutti sappiano come avviene l’attribuzione della giornata libera e sia garantita trasparenza ed equità di trattamento.
Precisiamo che spesso, come sappiamo, l’articolazione dell’orario è affidata ad una specifica commissione, fermo restando che la responsabilità è sempre del dirigente scolastico.
Situazioni particolari
Può succedere che nel giorno libero del docente vi sia uno sciopero oppure lo stesso sia in malattia o ancora vi siano programmate delle attività funzionali:
In caso:
- di sciopero, l’interessato non deve comunicare nulla, non può essere soggetto ad alcuna trattenuta stipendiale e non può essere chiamato per sostituire eventuali colleghi scioperanti;
- di malattia, l’interessato non deve comunicare nulla a scuola. Attenzione, però, perché se il giorno libero ricade tra due o più giorni di malattia senza ripresa del servizio, lo stesso si computa nella malattia medesima;
- vi sia programmata un’attività funzionale, l’interessato deve comunque recarsi a scuola. Infatti, il CCNL dispone solo che l’orario di insegnamento va distribuito in non meno di cinque giorni e non prevede quindi nessuna giornata libera per i docenti. Il giorno libero riguarda solo l’attività di insegnamento ma non quelle funzionali, quale ad esempio un collegio docenti o un consiglio di classe.
Conclusioni
In conclusione, possiamo affermare che il giorno libero non è un diritto esplicitamente sancito nel CCNL, tuttavia, essendo ormai entrato nella prassi, è concesso, salvo i casi in cui non sia possibile fruirne come negli esempi sopra riportati.
D’altra parte, così recita l’articolo 2078 del codice civile:
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro.
Quanto detto sopra, lo ribadiamo, non riguarda le scuole in cui è stata adottata la settimana corta, ove i docenti hanno tutti il sabato quale giorno libero.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).