Infortunio sportivo a scuola: quando scatta il risarcimento?
Il risarcimento dei danni per responsabilità civile, subiti in occasione di un infortunio sportivo che vede come soggetto leso un alunno, all’interno della struttura scolastica, durante le ore di educazione fisica, è a carico dell’istituto soltanto se ricorrono determinate circostante che devono essere dimostrate in giudizio.
L’onere della prova. Nell’ambito dello svolgimento dell’attività sportiva all’interno della scuola, durante le ore di ginnastica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola (ai sensi dell’articolo 2048 c.c., secondo la Corte di Cassazione, sentenza 14 ottobre 2003, n. 15321), incombe provare alcuni fatti:
- lo studente ha l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente: lo studente infortunato ha subito il danno in conseguenza di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita,
- la scuola ha l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno.
In altre parole, per ricorrere la responsabilità verso lo studente infortunato, la scuola non ha predisposto tutte le misure atte a consentire che l’insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto.
L’esclusione del carattere della “pericolosità”. Bisogna inoltre verificare se l’attività sportiva, in occasione della quale lo studente si è ferito, sia riferibile nell’alveo di una attività pericolosa. La Corte di Cassazione (Sentenza 8 aprile 2016 n. 6844) ha chiarito che non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco. Nella specie analizzata dalla Cassazione, l’incidente era avvenuto durante una normale azione di gioco, per essere stato il pallone, peraltro rovinato, calciato durante la partita da uno dei giocatori il quale, senza volerlo, aveva colpito da breve distanza il volto dell’attore, e in assenza dell’insegnante. Pertanto, in applicazione dei principi suddetti, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda risarcitoria.
La sussistenza dell’aspetto “ludico”. Deve escludersi che all’attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell’art. 2050 c.c., in tal modo restando irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali. Tale precisazione veniva fornita dalla Cassazione (Sentenza 19 gennaio 2007, n. 1197, ma si veda anche 27 novembre 2012, n. 20982) in relazione a una fattispecie in cui era rimasto accertato, in positivo, che l’infortunio occorso all’allievo scolastico durante la lezione di educazione fisica era stato determinato da un fatto accidentale ascrivibile a un errore dello stesso minore, il quale, nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui non vi era stato alcun contrasto con altri giocatori, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura del relativo avambraccio.
La ricorrenza del “fatto illecito”. In materia di danni per responsabilità civile conseguenti a un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola (ex art. 2048 c.c.), secondo la Corte di Cassazione (Sentenza 28 settembre 2009, n. 20743) è necessaria la ricorrenza dei seguenti requisiti di fatto:
- aver incluso nel programma la disciplina dell’educazione fisica,
- l’aver fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva,
- l danno deve risultare conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara,
- la scuola non ha predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
Nella fattispecie esaminata, ed in applicazione degli elencati principi, la Corte di Cassazione aveva confermato la sentenza resa dal giudice di merito, la quale aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all’infortunio patito da un allievo nel corso di una partita di calcio, durante la quale si era ferito al volto a causa di uno scontro di gioco.